L.P. n. 15/2021 – Superbonus e bonus volumetrici per la diffusione dell’edilizia sostenibile
Circolari UrbanisticaE’ stata pubblicata sul B.U.R. la L.P. n. 15/2021 recante “Modificazioni dell’art. 23 della L.P. n. 15/2020 relative al rinvio dell’applicabilità dell’art. 86 della legge urbanistica provinciale 2008, e integrazione dell’art. 86 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015”.
La legge in questione, entrata in vigore il 24 giugno scorso, recepisce le novità apportate a livello nazionale in materia di Superbonus, prevedendo che tutti gli interventi che accedono al 110% siano considerati manutenzioni straordinarie (ad esclusione degli interventi con demolizione e ricostruzione degli edifici) e siano realizzati previa presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), senza necessità di attestazione dello stato legittimo dell’immobile.
La nuova legge, inoltre, proroga al 31/12/2021 l’entrata in vigore delle norme in materia di bonus volumetrici per la diffusione dell’edilizia sostenibile introdotte con la nuova versione dell’art. 86 della legge urbanistica provinciale del 2008 (v. ns circolare n. 3 dell’8 gennaio 2021) e che avrebbero dovuto applicarsi a decorrere dal prossimo 1° luglio.
Fino al 31/12/2021, quindi, continuerà a trovare applicazione la delibera della Giunta provinciale n. 1531 del 2010 (v. allegato), contenente le disposizioni attuative della vecchia versione dell’art. 86. In ragione di ciò la Giunta (v. allegato) è intervenuta per chiarire l’ambito di applicazione di tali ultimi principi relativi alla misura di calcolo delle premialità e ha ribadito la metodologia di conversione in superficie utile netta espressa in metri quadrati degli incrementi, espressi in volume o superficie utile lorda o con altro criterio netto, dall’Allegato 2 della deliberazione n. 1531/2010. Tale metodologia si articola in 4 fasi:
1) calcolo della superficie utile netta realizzabile in base agli indici previsti dal P.R.G.;
2) calcolo del “volume netto” moltiplicando la superficie utile netta ottenuta per l’altezza convenzionale lorda di cui alla Tabella dell’Allegato 2;
3) calcolo dell’incremento volumetrico ammesso applicando, in base alla classe energetica raggiunta, le percentuali previste dalle tabelle di cui all’Allegato 2, in modo progressivo per scaglioni;
4) divisione del bonus volumetrico per l’altezza convenzionale lorda di cui al punto 2) per ottenere la premialità volumetrica espressa in metri quadrati.
Nel rinviare per i maggiori contenuti alla documentazione allegata porgiamo, con l’occasione, i migliori saluti.
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