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L.P. n. 3/2020 – Ulteriori misure connesse all’emergenza COVID-19 in tema di urbanistica e contributi alle imprese.

Circolari Urbanistica

18 Maggio 2020 | di Roberta Zatelli

Con L.P. n. 3/2020 sono state introdotte nuove disposizioni al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Di seguito provvediamo ad illustrare quelle di maggior interesse in materia di urbanistica e contributi alle imprese, rinviando comunque ad un’attenta lettura della legge allegata per quanto non affrontato in questa sede.

CONTRIBUTI

– Contributi a favore degli operatori economici che impiegano fino a nove addetti (art. 5 della L.P. n. 3/2020)

Viene previsto un contributo straordinario per sostenere gli operatori economici che hanno subito gravi danni a causa dell’attuale pandemia da COVID-19, valutati con riferimento alle variazioni dei volumi di attività. La misura viene limitata agli operatori che hanno in organico fino a 9 addetti e che si impegnano a mantenere i livelli occupazionali, pagare regolarmente le retribuzioni e i fornitori.

 I criteri in base ai quali saranno individuati gli operatori economici che beneficeranno del contributo saranno stabiliti con delibera della Giunta provinciale, la quale disciplinerà la misura del contributo, i criteri, le condizioni, le modalità di concessione e ogni altro aspetto necessario all’attuazione della norma.

Anche a seguito dell’intervento della nostra Associazione, nella versione finale della legge è stata inserita la possibilità per la Giunta di individuare ipotesi specifiche di concessione del contributo anche ad operatori che impiegano più di 9 addetti.

– Sostegno delle aggregazioni aziendali (art. 6 della L.P. n. 3/2020).

Viene introdotto in via straordinaria, fino al 31 dicembre 2021, un contributo anche in compensazione fiscale per le aziende che costituiscono reti e consorzi o che acquisiscono (tramite fusione, scissione, conferimento di azienda o ramo di azienda, acquisto o scambio di partecipazioni di controllo) aziende aventi sede operativa sul territorio provinciale e che si impegnano per un periodo di 5 anni a garantire i livelli occupazionali relativi a entrambe le imprese e a permanere sul territorio.

Con deliberazione della Giunta provinciale saranno definite le condizioni di accesso al contributo, la sua misura e ogni altro aspetto necessario all’attuazione della legge.

La norma specifica che tra i criteri di concessione di tale contributo figurerà, in particolare, la valutazione della strategia di mercato derivante dalla costituzione delle reti e dei consorzi e non soltanto quella di eventuali economie di scala.

URBANISTICA

– Disposizioni riguardanti la pianificazione urbanistica (art. 41 della L.P. n. 3/2020)

 In ragione della situazione eccezionale in conseguenza dell’epidemia, viene attribuita ai Comuni la facoltà di prorogare l’efficacia dei piani attuativi d’iniziativa privata o d’iniziativa mista pubblico-privata scaduti tra il 21 febbraio e il 14 maggio 2020, data di entrata in vigore della L.P. n. 3/2020.

– Semplificazioni riguardanti il procedimento per il rilascio e la validità di autorizzazioni paesaggistiche e i titoli edilizi (art. 42 della L.P. n. 3/2020)

La legge introduce, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, una serie di deroghe alla legge urbanistica provinciale (L.P. n. 15/2015). Di seguito elenchiamo quelle di maggiore interesse:

Autorizzazioni paesaggistiche

Viene prorogata a 7 anni la durata delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate tra l’entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2021, nonché di quelle rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente legge ed ancora efficaci. Viene inoltre ridotto da 60 a 45 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda, il termine per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Permessi di costruire

Viene stabilito che il termine di 60 giorni per il rilascio non può essere prolungato nei casi di elevata complessità o rilevanza. Viene inoltre introdotto l’obbligo per i Comuni di convocare una conferenza di servizi per il rilascio del permesso di costruire con obbligo di conclusione dei lavori entro 45 giorni, non prorogabili. Tale agevolazione è applicabile anche alle istanze di permesso di costruire presentate prima della data di entrata in vigore della L.P. n. 3/2020 (14 maggio 2020), se ne fa richiesta il proponente.

Viene prorogato da 2 a 3 anni, decorrenti dalla data di rilascio del permesso di costruire, il termine per l’inizio dei lavori e da 5 a 7 anni il termine per la loro ultimazione, decorrenti dalla comunicazione di inizio lavori. Questi termini si applicheranno anche ai permessi di costruire rilasciati prima dell’entrata in vigore della presente legge e ancora efficaci.

SCIA

In analogia con quanto previsto per il permesso di costruire, la legge prevede che gli atti di assenso che l’interessato deve presentare unitamente alla SCIA siano rilasciati entro 45 giorni e proroga da 5 a 7 anni la durata delle SCIA, anche se presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge e ancora efficaci.

– Varianti ordinarie in corso d’opera

Anche con riguardo ai titoli edilizi necessari per le varianti ordinarie in corso d’opera si applica quanto prima descritto, quindi non sarà possibile elevare il termine del procedimento a 90 giorni, sussiste l’obbligo di convocare una conferenza di servizi i cui lavori dureranno massimo 45 giorni e gli atti o pareri delle amministrazioni coinvolte dovranno essere rilasciati nel termine di 45 giorni.

Viene inoltre stabilito che la dichiarazione di fine lavori sia presentata entro 1 anno, anziché entro 6 mesi, dall’ultimazione dei lavori.

– Accertamento di conformità delle opere pubbliche di competenza statale

In analogia con la previsione sulla durata del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, viene ridotto da 90 a 60 giorni il termine entro il cui la Provincia deve effettuare l’accertamento di conformità delle opere pubbliche di competenza statale.

– Sanzioni

Viene introdotta la facoltà di rateizzare le sanzioni per mancata comunicazione dell’attività edilizia libera e per mancata presentazione della comunicazione certificata di inizio lavori. I Comuni, inoltre, senza necessità di modificare il proprio regolamento edilizio, potranno consentire agli interessati di rateizzare fino al 100% il contributo di costruzione, senza l’obbligo di prestare idonea garanzia finanziaria. Il versamento integrale del contributo di costruzione rateizzato non potrà comunque superare i 36 mesi.

 – Modificazioni della legge urbanistica provinciale (art. 45 della L.P. n. 3/2020)

Oltre alle deroghe sopra elencate, La L.P. n. 3/2020 apporta delle modifiche alla legge urbanistica provinciale.

Viene soppresso l’obbligo di richiedere il titolo edilizio entro 1 anno dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Vengono poi incluse nella lista delle attività totalmente libere le opere di manutenzione straordinaria non riguardanti modifiche con opere della distribuzione interna o modifiche delle parti strutturali dell’edificio (resta fermo l’obbligo di munirsi del titolo edilizio per gli interventi che interessano elementi strutturali) e gli interventi che interessano le parti esterne dell’edificio, se sono rispettati materiali e tinteggiatura indicati dal P.R.G. (opere che prima rientravano tra quelle libere soggette a comunicazione).

Nel rinviare per i maggiori contenuti al testo dell’allegata legge, rimaniamo a disposizione e porgiamo con l’occasione i migliori saluti.

circolare 51_20 versione PDF stampabile

50_Legge Provinciale 13 maggio 2020 n 3

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