Sismabonus acquisti in zona 2 e 3 – Chiarimenti Agenzia Entrate su asseverazione tardiva
Circolari FiscalitàCome noto, il c.d. “Decreto Crescita” ha esteso il “Sismabonus acquisti”, inizialmente riconosciuto solo per gli edifici siti in zona 1, anche a immobili ubicati nelle zone sismiche 2 e 3. Tale ultima estensione, in particolare, ha trovato applicazione a decorrere dagli acquisti effettuati dal 1° maggio 2019.
Ricordiamo che, per fruire del Sismabonus, è necessario che:
1) la procedura autorizzatoria degli interventi sia iniziata dopo il 1° gennaio 2017) al titolo abilitativo dei lavori (SCIA o permesso di costruire) sia allegata l’asseverazione del tecnico abilitato attestate la classe di rischio sismico del fabbricato e quella conseguibile a seguito dell’intervento, anche in un momento successivo alla richiesta del titolo stesso, purché entro la data di avvio dei lavori.
Tale circostanza ha reso, di fatto, inapplicabile la possibilità di fruire del “Sismabonus acquisti”, per tutti gli interventi in corso al 1° maggio 2019 ma avviati precedentemente non avendo le imprese in tali casi acquisito né depositato l’asseverazione in sede di richiesta del titolo abilitativo dell’intervento edilizio o comunque prima di dare inizio ai lavori.
Con le Risposte ad interpello n.195 e n. 196 del 30 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate, accogliendo in pieno la tesi da sempre sostenuta da ANCE, ha ora chiarito che il “Sismabonus acquisti” spetta agli acquirenti di immobili demoliti e ricostruiti in zona 2 e 3 per gli interventi le cui procedure autorizzatorie siano state avviate dopo il 1º gennaio 2017, ma prima del 1º maggio 2019, anche in caso di asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abilitativo.
Resta fermo che l’asseverazione va presentata entro la data di stipula del rogito.
Nell’allegare il testo di tali ultimi orientamenti dell’Agenzia, rimaniamo a disposizione e porgiamo con l’occasione i migliori saluti.
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