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Nuove indicazioni provinciali in merito all’applicazione del D.P.C.M. 10 aprile 2020.

Circolari Lavoro e previdenza

16 Aprile 2020 | di Roberta Zatelli

Con una nuova ordinanza di data 15 aprile 2020 (vedi allegato) è stata modificata e sostituita integralmente l’ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 13 aprile scorso recante “Disposizioni relative all’esercizio delle attività produttive”, sulla quale eravamo intervenuti con nostra circolare n. 37 del 14 aprile scorso.

In seguito alle modifiche apportate da tale ultima ordinanza, la PAT è intervenuta con una prima circolare illustrativa che ha fornito ulteriori elementi di chiarezza, anche alla luce di specifiche richieste di chiarimento presentate dalla nostra Associazione.

Tale circolare è stata tuttavia già modificata in data odierna e integralmente sostituita da una nuova circolare, che provvediamo ad allegare alla presente e che rappresenta quindi, ad oggi, l’ultimo riferimento interpretativo valido sul tema.

Di seguito provvediamo ad illustrare le maggiori novità, rinviando per ogni elemento di dettaglio a quanto riportato nell’ultima circolare della PAT.

OPERAI PROVENIENTI DA FUORI PROVINCIA

La circolare, nella versione modificata, prevede che, a partire dal 14 aprile 2020, possano proseguire anche con lavoratori provenienti da fuori provincia solo i cantieri all’aperto.

Restano quindi esclusi da tale possibilità i cantieri al chiuso.

ATTIVITA’ DI CANTIERE AL CHIUSO

Come noto, l’ordinanza provinciale del 13 aprile scorso, integralmente sostituita dall’ultima ordinanza del 15 aprile, ha consentito lo svolgimento sul territorio provinciale di attività non comprese nell’Allegato 3 del D.P.C.M. 10 aprile 2020, previa idonea comunicazione, purché si svolgano all’aria aperta o al chiuso purché, in tale ultimo caso, sia prevista la presenza di una sola persona per locale.

In merito a questo aspetto la circolare PAT ha stabilito che per le attività di cantiere al chiuso che non rientrano tra quelle consentite ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020, non può essere impiegato personale con contratto di lavoro dipendente. Potranno, in questo caso, essere impiegati solamente i titolari e i soci lavoratori.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

La circolare ha fornito l’importante chiarimento in base al quale chi esercita le attività consentite dall’Allegato 3 del D.P.C.M. 10 aprile 2020 non è tenuto a presentare alcuna comunicazione al Commissariato del Governo.

L’obbligo di comunicazione al Commissariato è confermato, invece, per tutte le aziende che, pur avendo l’attività sospesa ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020, svolgono tuttavia attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere consentite dall’Allegato 3 del citato D.P.C.M. Nella comunicazione vanno sempre indicate imprese e amministrazioni beneficiarie dei servizi della filiera in questione. (vedi Allegato A).

La medesima comunicazione va inoltrata in caso di attività sospese, ma funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità ed essenziali di cui alla Legge 12 giugno 1990 n. 146.

La circolare ha chiarito che chi avesse già effettuato tali comunicazioni prima del D.P.C.M. 10 aprile 2020 non è tenuto a ripresentarle. Nel caso si fossero ottenute, nel frattempo, nuove commesse da clienti relativi sempre alla filiera comunicata non sussiste alcun obbligo di integrare la lista dei nuovi beneficiari.

Avendo sentito per le vie brevi gli Uffici del Commissariato di Trento, che ci ha comunicato la sussistenza di problemi di ricezione della casella di posta ordinaria, come vi abbiamo già segnalato, raccomandiamo alle imprese di inviare tali comunicazioni solo all’indirizzo protocollo.comgovtn@pec.interno.it

Con riferimento alle attività che, sebbene sospese dal D.P.C.M. nazionale, sono consentite in base all’ordinanza provinciale (cantieri all’aperto/al chiuso), la circolare informa che, per queste attività, la comunicazione va inviata unicamente alla Provincia (vedi Allegato B) tramite l’indirizzo PEC dip.sviluppoeconomico@pec.provincia.tn.it con oggetto “Comunicazione ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Provincia del 13 aprile 2020 integralmente sostituita con ordinanza del 15 aprile 2020 – edilizia”.

La circolare chiarisce che in tale comunicazione vanno specificati i dati del richiedente, la tipologia di attività svolta, la localizzazione del cantiere, la sua durata prevista e i nomi delle persone che opereranno presso il cantiere. Per i cantieri al chiuso andrà auto-dichiarato anche che le attività saranno effettuate senza l’impiego di personale dipendente.

In una stessa comunicazione potranno essere indicati più cantieri. La PAT potrà, sentito il Commissariato del Governo, sospendere tali attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste.

ACCESSO AI LOCALI AZIENDALI

Con riferimento alla possibilità di far accedere i propri impiegati ai locali aziendali, la circolare ha chiarito che chi è autorizzato ad operare può accedere anche ai locali della propria azienda per l’espletamento di attività necessarie all’esecuzione delle attività di cantiere consentite. In tal caso la circolare non prevede alcun obbligo informativo o di comunicazione.

Per le attività sospese, previa comunicazione al Commissariato del Governo, è ammesso l’accesso ai locali aziendali da parte del titolare, del personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative, di manutenzione (anche legata allo smart working), gestione dei pagamenti, nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ altresì consentita, previa comunicazione, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

FORNITORI PER ATTIVITA’ CONSENTITE DALL’ORDINANZA PAT

La circolare ha chiarito che, per le aziende esercenti attività sospese dal D.P.C.M. ma ammesse ai sensi dell’ordinanza provinciale, nel caso in cui queste abbiano la necessità di approvvigionarsi da aziende i cui codici ATECO risultano sospesi, queste ultime non sono autorizzate all’apertura dell’attività e possono comunque consegnare unicamente da magazzino (previa comunicazione al Commissariato del Governo). La circolare, nella versione modificata, prevede inoltre che le aziende fornitrici possano esse stesse approvvigionarsi del materiale ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020.

– PASTI PER GLI OPERAI

La circolare, nella versione modificata, raccomanda alle imprese, nel caso in cui i lavoratori siano impossibilitati ad acquisire in via diretta il pasto, di attivare un servizio di fornitura e somministrazione di pasti fornito direttamente presso la sede di lavoro.

– REFERENTE AZIENDALE PER PROBLEMATICHE COVID-19

Come noto, le ultime disposizioni provinciali hanno raccomandato l’individuazione negli ambienti di lavoro di una figura professionale disponibile, a seguito di formazione erogata dal Servizio U.O.P.S.A.L., a divenire referente per le problematiche legate all’emergenza COVID-19.

La circolare ha chiarito che tale figura può essere individuata nel R.S.P.P. aziendale o nel medico competente.

In conclusione, segnaliamo che la circolare PAT, nella versione modificata, stabilisce che le attività che si dovessero svolgere nei Comuni di Borgo Chiese, Campitello di Fassa, Canazei, Pieve di Bono-Prezzo e Vermiglio (zone riconosciute dalla Provincia come ad elevato rischio di contagio) sono da ritenersi comunque sospese in attesa di successive comunicazioni della Protezione Civile.

Nel raccomandare comunque alle imprese in indirizzo un’attenta lettura della circolare PAT allegata per i maggiori contenuti e per una visione complessiva del nuovo quadro che si è venuto a creare, ricordiamo che i nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento fosse necessario e porgiamo, con l’occasione, i migliori saluti.

circolare 38_20 versione PDF stampabile

38_15_aprile_2020_ordinanza_del_Presidente

38_ Circolare PAT indicazioni_operative_DPCM_Covid_1042020_0213742

38_Allegato A Commissari

38_ Allegato B Provincia

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