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Verifica della correntezza retributiva negli appalti pubblici di interesse provinciale – Pubblicato il regolamento.

Circolari Appalti

04 Febbraio 2021 | di Roberta Zatelli

Comunichiamo che sul B.U.R. della Regione T.A.A. n. 5 di data odierna è stato pubblicato il D.P.P. 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg recante “Regolamento per la verifica della correntezza delle retribuzioni nell’esecuzione dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 33 della L.P. n. 2/2016 e modificazioni connesse del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012”.

Il Regolamento in questione introduce una nuova modalità per la verifica da parte delle stazioni appaltanti della correntezza retributiva, modalità che andrà a sostituirsi al meccanismo sinora applicato che prevedeva il rilascio di apposite “liberatore” da parte del Servizio lavoro della PAT a fine appalto. Il Servizio lavoro continuerà comunque la propria attività di verifica sulla correttezza retributiva con modalità a campione e tramite le ispezioni sui cantieri.

Ricordiamo che con il termine “correntezza retributiva” si intende la corrispondenza tra l’importo delle retribuzioni indicato nel L.U.L. (Libro Unico del Lavoro) e quanto effettivamente versato dall’impresa ai lavoratori impiegati nel luogo di esecuzione del contratto.

– ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE REGOLE (art. 6 del D.P.P. n. 2-36/Leg/2021)

Le nuove regole non sono di immediata applicazione. Esse si applicheranno agli appalti indetti a partire dal 1° maggio 2021. Il regolamento prevede tuttavia la possibilità, per l’impresa che volesse applicare fin da subito le nuove regole, di farne richiesta alla stazione appaltante.

– DICHIARAZIONI DI CORRENTEZZA (art. 2 del D.P.P. n.  2-36/Leg/2021).

Ai fini del pagamento dei S.A.L. e del saldo finale, l’appaltatore e i subappaltatori dovranno presentare alla stazione appaltante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la correntezza retributiva (come sopra definita). La dichiarazione dovrà contenere anche l’elenco dei lavoratori impiegati in cantiere e i relativi mesi di impiego.

Essa dovrà inoltre riferirsi al periodo intercorrente tra l’inizio dei lavori e la data per cui la dichiarazione stessa è resa.

 In alternativa alla semplice autodichiarazione di cui sopra l’impresa potrà presentare:

– una dichiarazione di aver sottoscritto un accordo di rateazione stipulato in sede protetta, relativo ai lavoratori impiegati nello specifico cantiere;

– una dichiarazione sul possesso dell’asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro (ASSE.CO) rilasciata da un consulente del lavoro.

L’amministrazione appaltante sospenderà il pagamento spettante all’operatore economico interessato fino all’acquisizione delle dichiarazioni di cui sopra.

Per chiarire meglio questo ultimo concetto tramite un esempio, se il subappaltatore ritarderà o ometterà la presentazione della dichiarazione, l’amministrazione dovrà comunque procedere al pagamento dell’appaltatore principale, se questi ha presentato la dichiarazione di correntezza.

– CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI DI CORRENTEZZA (art. 3 del D.P.P. n. 2-36/Leg/2021).

Il controllo sulle dichiarazioni di correntezza verrà svolto dalle singole amministrazioni appaltanti a campione con cadenza almeno trimestrale ma, nel caso di controllo finalizzato al pagamento dei S.A.L., non sarà effettuato nei seguenti casi:

a) impresa già sottoposta a controllo da parte della stessa amministrazione committente (anche con riferimento ad altri appalti) con esito regolare nei 12 mesi precedenti la data del campionamento;

b) impresa già sottoposta a verifica della regolarità retributiva o della correntezza nei 12 mesi precedenti la data del campionamento da parte di altre amministrazioni;

c) impresa sottoposta a controllo da parte della stessa o di altre amministrazioni alla data del campionamento.

Per quanto riguarda invece il pagamento del saldo finale, il controllo è sempre effettuato e il pagamento resta sospeso fino all’esito del controllo tranne nel caso in cui, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della dichiarazione, si siano verificate le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

– VERIFICA DI NON CORRENTEZZA (art. 3 comma 5 del D.P.P. n. 2-36/Leg/2021).

In caso di verifica di non correntezza, il controllo stesso verrà esteso a tutti i lavoratori per tutti i mesi di impiego nel cantiere e verrà sospeso il pagamento spettante all’operatore economico per un importo pari alle inadempienze accertate. L’importo trattenuto verrà svincolato a dimostrazione di avvenuta regolarizzazione. Dell’accertata irregolarità l’amministrazione dovrà dare notizia al Servizio Lavoro della PAT.

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Nel ricordare che i nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore delucidazione si rendesse necessaria, considerata anche la complessità della materia, rinviamo per i maggiori contenuti al testo dell’allegato regolamento e porgiamo con l’occasione i nostri migliori saluti.

circolare 7_21 versione PDF stampabile

7_DPP 2_2021 correntezza

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