Urbanistica – Modifiche alla legge provinciale 15/2015
UrbanisticaComunichiamo che con la L.P. n 2 del 11 giugno 2019 “Misure di semplificazione e potenziamento della competitività” sono state introdotte alcune modifiche semplificatorie alla L.P. 15/2015 “Legge provinciale per il governo del territorio” e all’art. 57 della LP.1/2008 “Disciplina degli alloggi destinati a residenza”.
Nel rinviare al testo aggiornato al 12 giugno 2019 della L.P. 15/2015, scaricabile dal sito della P.A.T all’indirizzo www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/ segnaliamo in particolare le modifiche agli articoli 9, 11, 31, 39, 45, 48, 49, 51, 54, 64, 66, 78, 79, 88, 109, 118, 118 bis, 119 e 121 della L.P. n. 15/2015 e le modifiche all’art. 57 della L.P. 1/2008 già citato.
In proposito provvediamo ad illustrare brevemente una lettura guidata delle modifiche, con indicazione del numero di articolo del provvedimento oggetto di modifica, riservandoci di approfondire ulteriormente i temi alla luce di eventuali circolari dell’Assessorato all’Urbanistica della PAT.
Pianificazione urbanistica. Modificazioni:
- Sul procedimento per l’individuazione della Commissione Edilizia nominata dal Comune d’ambito di maggiori dimensioni nel caso di gestione associata di funzioni; (art. 9)
- Sul procedimento attinente le modificazioni al PUP volte a semplificare le procedure per l’assenso ai nuovi collegamenti, da realizzare nell’ambito dei corridoi infrastrutturali di accesso, che richiedono l’intesa tra la Provincia, lo Stato e altri enti territoriali; (art. 31)
- Sulle tipologie di varianti di PRG urgenti o non sostanziali (art. 39)
- Sui nuovi tempi per la disciplina delle aree per cui è cessata l’efficacia delle previsioni di PRG o di piano attuativo; (art. 45 – art. 54 – art. 121)
- Sugli interventi realizzati, direttamente dai proprietari delle aree gravate dal vincolo preordinato all’espropriazione, nelle aree destinate ad attrezzature e a servizi pubblici(art. 48)
- Sulla possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione con il permesso di costruire convenzionato con il quale il titolare realizza le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, se la realizzazione di queste opere è necessaria e funzionale all’intervento richiesto dal privato; (art. 49)
- Sulla pronuncia del comune sulla proposta di piano attuativo di iniziativa privata nei casi in cui il PRG preveda l’obbligo di formazione di un piano attuativo; (art. 51)
Promozione della digitalizzazione delle pratiche edilizie. Modificazioni:
- Sulla promozione dell’informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie per la documentazione dei piani urbanistici, consistente nell’obbligo di presentazione degli stessi, per l’approvazione da parte degli organi competenti, solo in formato digitale a partire dal 1 gennaio 2020 e nell’attivazione da parte della PAT, in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali, di un progetto sperimentale volto alla presentazione in forma esclusivamente digitale delle domande, delle SCIA e delle comunicazioni da parte dei professionisti; (art. 11)
Semplificazione dei titoli edilizi. Modificazioni:
- Sulla riconducibilità ad interventi realizzabili senza alcun titolo abilitativo ma unicamente previa comunicazione al comune di alcune tipologie di interventi riguardanti impianti a energia rinnovabili collocati negli edifici o nelle relative pertinenze, riguardanti opere di demolizione delle opere degli impianti funiviari e concernenti la realizzazione di impianti tecnologici funzionali alle infrastrutture autostradali, stradali e ferroviarie; (art.78 – art. 79)
- Sulle tipologie di tensostrutture per i quali il contributo di costruzione è commisurato esclusivamente alle spese di urbanizzazione primaria; (art.88 )
Semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica. Modificazioni:
- Sull’assoggettabilità all’autorizzazione paesaggistica del sindaco, nelle aree di tutela ambientale, agli interventi di installazione e modifica di linee elettriche aeree; (art. 64)
- Sul rilascio, unicamente nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, sia dell’autorizzazione paesaggistica che dell’autorizzazione provinciale ai sensi della carta di sintesi della pericolosità qualora entrambe le autorizzazioni siano di competenza della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e ambiente. (art. 66)
Semplificazioni in materia di disciplina urbanistica delle aree e attività ammesse nelle stesse. Modificazioni:
- Sulla possibilità, nelle aree produttive del settore secondario di livello locale, di vendita diretta dei prodotti agricoli e di prodotti accessori da parte di produttori agricoli singoli o associati, entro i limiti massimi delle medie strutture di vendita, di vendita di veicoli, di macchine utensili e di mobili e sulle possibilità insediative ammesse senza specifica previsione urbanistica nelle aree interportuali(art. 118 – art. 118 bis)
- Sulla possibilità di destinare a camere per il personale, anche relativamente a più strutture alberghiere, gli alberghi dismessi(art. 119 )
Semplificazioni in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze. Modificazioni:
- Sulle possibilità per il comune di autorizzare temporaneamente l’utilizzazione di un alloggio destinato a residenza ordinaria come alloggio per il tempo libero e vacanze da parte del proprietario. In particolare vengono introdotti: autorizzazione di massimo tre anni, prorogabili per massimo un ulteriore triennio, in caso di trasferimento di domicilio per motivi di lavoro o di studio, di acquisto per successione mortis causa e in caso di mancato utilizzo per motivi di salute per il periodo di ricovero o cura presso istituti appositi; (art. 57 L.P. n. 1/2008)