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Sospensione delle attività produttive – nuove indicazioni nazionali e provinciali

Circolari Lavoro e previdenza

14 Aprile 2020 | di Roberta Zatelli

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 APRILE 2020

Con D.P.C.M. 10 aprile 2020 (vedi allegato), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito nuove indicazioni e stabilito nuovi termini in merito alla sospensione delle attività produttive disposta a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19.

Il Decreto in questione prevede la proroga al 3 maggio prossimo della sospensione sull’intero territorio nazionale delle attività produttive industriali e commerciali. Viene peraltro confermata l’ammissione delle attività indicate nell’Allegato 3 al Decreto.

Per il settore edile viene in sostanza confermato il regime sinora applicato, che prevede l’ammissione delle attività di cui al codice ATECO 42 (Ingegneria Civile), esclusi i sottocodici 42.99.09 e 42.99.10, 38 (Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali), 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni), 49 (Trasporto).

Le uniche due novità sono costituite dall’ammissione dei codici ATECO 42.91 (Costruzioni di opere idrauliche), prima escluso e ora riammesso, e 81.3 (Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione).

Con riferimento al codice ATECO 42.99.10, di cui avevamo già segnalato in passato l’erronea indicazione in quanto inesistente, riteniamo presumibile il ripetersi dell’errore materiale da parte del legislatore nazionale. La probabile corretta indicazione dello stesso potrebbe quindi essere quella del codice 42.99.01 (Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione).

Viene inoltre confermata l’ammissione delle attività, non comprese nell’Allegato al D.P.C.M., ma funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività consentite, previa comunicazione riportante l’indicazione delle imprese e delle amministrazioni beneficiarie di tali attività da inviare al Prefetto, ovvero, per le Province di Trento e Bolzano, al Commissariato del Governo ove ha sede l’attività produttiva.

Per quanto riguarda le disposizioni di carattere generale, il D.P.C.M. dispone che, per le attività sospese è comunque ammesso, previa comunicazione al Commissariato del Governo, l’accesso ai locali aziendali da parte di personale dipendente o terzi delegati ma unicamente al fine di svolgere le seguenti attività:

vigilanza,

– attività conservative e di manutenzione,

– gestione dei pagamenti,

– attività di pulizia e sanificazione.

E’ inoltre consentita, sempre previa comunicazione al Prefetto o Commissariato del Governo, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

ORDINANZA PRESIDENTE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 13 APRILE 2020

A livello provinciale, seguentemente alle nuove disposizioni nazionali, è intervenuto il Presidente della Provincia di Trento con propria ordinanza del 13 aprile 2020 (vedi allegato).

Pur ribadendo i principi contenuti nella normativa nazionale, l’ultima ordinanza del Presidente della Provincia contiene disposizioni specifiche per quanto riguarda la possibilità di esercitare l’attività per le imprese non rientranti nell’elencazione dell’Allegato al D.P.C.M. 10 aprile 2020.

In particolare, l’ordinanza provinciale stabilisce che, a decorrere dal 14 aprile 2020, le attività produttive che si svolgono esclusivamente all’aria aperta, senza la necessità che per la preparazione delle attività sia necessaria la compresenza di più persone in un ambiente chiuso, siano ammesse, previa comunicazione al Commissariato del Governo (vedi fac simile allegato), anche se non rientranti tra le attività consentite di cui all’Allegato 3 del D.P.C.M. nazionale.

Dal tenore letterale della disposizione teste’ riportata pare di desumere che la comunicazione al Commissariato del Governo sia dovuta a prescindere dal fatto che l’attività da svolgere esclusivamente all’aperto sia, o meno, compresa nell’Allegato 3 al D.P.C.M. 10 aprile 2020. Su tale ultimo aspetto ci riserviamo di fornire al più presto gli opportuni chiarimenti, anche alla luce di eventuali circolari di commento che dovessero pervenire da parte della PAT.

Per quanto riguarda le attività produttive al chiuso, l’ordinanza ammette lo svolgimento di attività produttive e attività di cantiere non rientranti tra quelle ammesse in base all’Allegato al D.P.C.M. nazionale, limitatamente alle operazioni che possono essere svolte con la presenza di un’unica persona presso il medesimo cantiere o riparto produttivo o alle operazioni che possono essere svolte da più persone sullo stesso cantiere, o impianto produttivo, ma in locali separati.

Anche in questo ultimo caso è necessaria la previa comunicazione al Commissariato del Governo contenente l’indicazione della tipologia di attività svolta e la dichiarazione del rispetto delle condizioni previste dall’ordinanza (vedi fac simile allegato).

Rammentiamo che il Commissario del Governo può sospendere le attività quando ritenga che non sussistano le condizioni previste dall’ordinanza, ovvero quando ravvisa il mancato rispetto delle necessarie norme di sicurezza.

Con riguardo al tema degli operai provenienti da fuori Provincia, privi di medico di medicina generale sul territorio provinciale, la disposizione contenuta nella precedente ordinanza che sospendeva i cantieri per la cui prosecuzione fossero necessari tali lavoratori non è stata letteralmente ripresa dall’ordinanza in esame, ancorché vi sia una disposizione di carattere generale che pare confermare quanto disposto sinora da tutte le ordinanze provinciali sinora emanate.

In seguito ad un chiarimento avuto per le vie brevi con gli Uffici della PAT ci è stata tuttavia data rassicurazione sul fatto che tale disposizione è decaduta.

L’ordinanza provinciale detta in conclusione disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e in particolare raccomanda che:

1) per tutte le attività economiche devono essere attivate delle misure per controllare la temperatura corporea dei presenti con obbligo di allontanamento di chi presenti una temperatura superiore a 37.5 gradi;

2) ogni lavoratore comunichi giornalmente l’assenza di sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37.5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari) sia suoi che dei suoi conviventi nelle ultime 24 ore;

3) sia promossa l’individuazione negli ambienti di lavoro di una figura professionale referente COVID-19, in seguito ad apposita formazione erogata da UOPSAL.

Nel ricordare che i nostri uffici sono a diposizione per ogni chiarimento fosse necessario, ci riserviamo di ritornare sul tema anche alla luce di eventuali chiarimenti dovessero essere forniti dalla PAT e porgiamo, con l’occasione, i migliori saluti.

37_DPCM 10 aprile 2020

37_Ordinanza PAT 13 aprile 2020

37_Comunicazione Commissariato Governo Trento

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