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Sospensione delle attività produttive industriali e commerciali – circolare PAT

Circolari Lavoro e previdenza

27 Marzo 2020 | di Roberta Zatelli

La Provincia Autonoma di Trento è intervenuta, con una propria circolare di commento, in relazione alle ultime norme nazionali che hanno definito l’ambito della sospensione delle attività produttive industriali e commerciali.

In particolare, vengono chiariti i seguenti aspetti:

– IMPRESE CHE ESERCITANO ATTIVITA’ CONSENTITE DAL DECRETO

Viene chiarito che, per tali imprese, l’operatività è subordinata al solo rispetto delle misure igienico sanitarie previste dalle disposizioni vigenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus e per le suddette attività non si deve presentare alcuna richiesta al Commissariato del Governo.

Alcune delle attività consentite sono individuate a livello di Codice ATECO macro del settore e devono pertanto ritenersi ricomprese nelle attività consentite tutti i sottocodici riferiti a detti Codici macro.

La PAT fa presente che l’attività del codice ATECO deve essere effettivamente esercitata dall’impresa.

 – IMPRESE CHE ESERCITANO ATTIVITA’ NON CONSENTITE DAL DECRETO

Viene chiarito che tali imprese dovevano sospendere la loro attività entro le ore 24.00 del 25 marzo 2020 e che quelle rientranti nelle nuove disposizioni di cui al Decreto del MISE del 25 marzo scorso possono completare la loro attività entro le ore 24.00 del 28 marzo 2020.

Questo significa che, a fronte di un’attività di cui non è consentita la continuazione, salvo assoluta urgenza e motivi di sicurezza dell’azienda o degli impianti in essa situati, neppure il titolare, o persona da lui delegata, può recarsi presso l’unità produttiva.

La condizione di urgenza o di sicurezza deve essere indicata e motivata nell’autocertificazione da mostrare alle forze dell’ordine. Il titolare può inoltre recarsi presso l’azienda per intervenire sul server e sulla tecnologia necessari a consentire l’attività di smartworking dei dipendenti, nonché per l’attività propedeutica all’emissione dei cedolini paga verso i dipendenti. Le suddette attività devono essere effettuate nei tempi strettamente necessari.

 – AZIENDE CON CODICI ATECO MULTIPLI

Nel caso di aziende con codici ATECO multipli, le stesse sono autorizzate a continuare per le sole attività di cui ai codici ATECO dell’Allegato 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020.

– ATTIVITA’ FUNZIONALI ALLA FILIERA

Sono inoltre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività consentite dal Decreto previa comunicazione al Commissariato del Governo della Provincia, nella quale vanno indicate specificamente le imprese e le Amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi relativi alle attività consentite (si veda la procedura di cui a sito http://www.prefettura.it/trento/).

– DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL SETTORE EDILE

Per quanto riguarda l’edilizia, la circolare stabilisce che le aziende che operano con codici ATECO non ricompresi nell’Allegato 1 del D.P.C.M. del 22 marzo 2020 (e successivi aggiornamenti) devono sospendere la loro attività. E’ quindi necessario che entro il 25 marzo si sia proceduto alla chiusura e messa in sicurezza dei cantieri.

Per i cantieri che necessitano di rimanere aperti oltre il 25 marzo per lo stretto necessario volto a svolgere ulteriori attività per la stabilità dei versanti o a evitare rischi di danno per persone o cose, l’impresa può procedere per risolvere queste necessità, previa comunicazione al Commissariato del Governo (prefetto.pref_trento@interno.it) e al Presidente della Provincia Autonoma di Trento (comunicazioniaziende.covid@provincia.tn.it) specificando tale necessità e i giorni di apertura necessari. L’azienda deve poi dichiarare tale condizione nell’autocertificazione personale di chi deve muoversi sul territorio.

Rimane valida la disposizione del Presidente della Provincia Autonoma di Trento per cui non possono operare i cantieri che per proseguire l’attività necessitano di personale che non dispone di medico di base sul territorio provinciale, in quanto non residenti in provincia.

29_circolare PAT attivita sospese

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