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Ritenute fiscali negli appalti: Indicazioni operative da parte dell’Agenzia delle Entrate

Circolari Fiscalità

18 Febbraio 2020 | di Roberta Zatelli

Con propria Circolare 1/E del 12 febbraio scorso l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine all’applicazione della nuova previsione di legge, introdotta dal c.d. “Decreto Fiscale”, in materia di ritenute fiscali negli appalti e subappalti.

Ricordiamo (vedi nostra circolare n. 1 del 7 gennaio 2020) che la norma in questione ha introdotto obblighi di controllo sul versamento delle ritenute fiscali in capo al committente in caso di affidamento di opere o servizi tramite contratti di appalto, subappalto o rapporti negoziali comunque denominati qualora sussistano le seguenti condizioni:

  • Prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente
  • Utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili;
  • Importo complessivo annuo superiore a 200.000 Euro.

La circolare in oggetto, purtroppo, non conferma le prime interpretazioni della norma a tutela delle imprese che la nostra stessa Associazione aveva espresso. Tra i diversi concetti contenuti nella circolare risultano di particolare importanza i seguenti:

DEFINIZIONE DI COMMITTENTE

Con riferimento al concetto di “committente” la circolare dell’Agenzia, diversamente dall’interpretazione esposta sinora da ANCE nazionale, sostiene che ciascun “soggetto della catena” costituita da committente, appaltatore e subappaltatore può rivestire la qualifica di “committente” ed è tenuto ai nuovi obblighi sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti. Di conseguenza anche l’appaltatore può essere considerato “committente” del subappaltatore.

 USO OCCASIONALE DI BENI STRUMENTALI

La circolare chiarisce che l’utilizzo occasionale di beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni del committente non indispensabili per l’esecuzione dell’opera, non comporta il ricorrere della condizione di applicabilità della norma.

PREVALENZA DI MANODOPERA

La circolare chiarisce che, al fine di determinare la prevalenza di manodopera, occorre fare riferimento alla proporzione tra retribuzione lorda (riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente) e prezzo complessivo dell’opera.

SEDE DI ATTIVITA’ DEL COMMITTENTE

L’Agenzia chiarisce che tale sede coincide con “tutte le sedi destinate allo svolgimento dell’attività imprenditoriale” del committente stesso.

La circolare afferma in modo molto chiaro che in tale concetto rientrano, oltre alla sede legale, anche i cantieri.

LIMITE DEI 200.000 EURO ANNUI

Interpretando la norma di legge, l’Agenzia esprime una posizione tra le più discutibili di tutta la circolare, ovvero quella per cui il limite dei 200.000 Euro annui, in caso di “catena” costituita da committente, appaltatore e subappaltatore va valutato con riferimento all’importo del contratto originario, ovvero quello del rapporto contrattuale esistente a monte tra committente principale e appaltatore.

Nel rinviare al testo allegato della circolare per i maggiori contenuti, ricordiamo che i nostri uffici sono a disposizione per ogni delucidazione si rendesse necessaria.

Ci riserviamo inoltre di dare prontamente notizia degli esiti dell’azione che  ANCE nazionale, congiuntamente alle altre categorie economiche, sta continuando a portare avanti in sede di conversione in legge del c.d. “Decreto Milleproroghe” e volta all’abrogazione o, in seconda battuta, alla posticipazione dell’efficacia della norma.

circolare 11_20 versione PDF stampabile

11_Circolare n. 1_E del 12 febbraio 2020

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