Chiudi

Ritenute fiscali negli appalti: via libera alla certificazione di regolarità

Circolari Fiscalità

10 Febbraio 2020 | di Diego Geronazzo

Con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 54730, di data 6/02/2020, è stato approvato lo schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997 che consente la non applicazione dei nuovi adempimenti in materia di verifiche sulle ritenute fiscali negli appalti.

L’obbligo di trasmissione dei dati previsti dal comma 2 dello stesso art. 17-bis(1) non trova applicazione se le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici forniscono al committente la certificazione di regolarità fiscale, messa a disposizione dell’impresa presso tutti gli uffici territoriali competenti in base al domicilio fiscale dell’impresa, che attesti la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17 bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997:

– attività da almeno tre anniregolarità con gli obblighi dichiarativi;

versamenti in conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi o compensi.

 

La sussistenza dei requisiti è verificata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati risultanti da specifiche banche dati (Anagrafe Tributaria – Agenzia Entrate-Riscossioni) secondo quanto indicato nell’Allegato B del medesimo provvedimento.

 

Con la suddetta certificazione di affidabilità, le imprese che possiedono i requisiti possono inoltre continuare a pagare, in relazione ai propri dipendenti impiegati nell’opera, non solo le ritenute fiscali, ma anche i contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi obbligatori mediante compensazione coi propri crediti fiscali.

 

(1) vedi nostra circolare n. 1 del 7 gennaio 2020

 

Allegato:

Per continuare a leggere questo articolo