Ritenute fiscali negli appalti: via libera alla certificazione di regolarità
Circolari FiscalitàCon apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 54730, di data 6/02/2020, è stato approvato lo schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997 che consente la non applicazione dei nuovi adempimenti in materia di verifiche sulle ritenute fiscali negli appalti.
L’obbligo di trasmissione dei dati previsti dal comma 2 dello stesso art. 17-bis(1) non trova applicazione se le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici forniscono al committente la certificazione di regolarità fiscale, messa a disposizione dell’impresa presso tutti gli uffici territoriali competenti in base al domicilio fiscale dell’impresa, che attesti la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17 bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997:
– attività da almeno tre anniregolarità con gli obblighi dichiarativi;
– versamenti in conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi o compensi.
La sussistenza dei requisiti è verificata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati risultanti da specifiche banche dati (Anagrafe Tributaria – Agenzia Entrate-Riscossioni) secondo quanto indicato nell’Allegato B del medesimo provvedimento.
Con la suddetta certificazione di affidabilità, le imprese che possiedono i requisiti possono inoltre continuare a pagare, in relazione ai propri dipendenti impiegati nell’opera, non solo le ritenute fiscali, ma anche i contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi obbligatori mediante compensazione coi propri crediti fiscali.
(1) vedi nostra circolare n. 1 del 7 gennaio 2020
Allegato:
- Provvedimento Direttore AdE n. 54730 del 6 febbraio 202010_Provvedimenton 54730 del 6 febbraio 2020
- Allegato A Certificato di sussistenza dei requisiti10_Allegato A Certificato regolarità
- Allegato B Tabella requisiti previsti alla lettera a) comma 5, art. 17-bis D.Lgs.241/9710_Allegato B Tabella Requisiti
- circolare 10_20 versione PDF stampabile