Regolamento di attuazione della L.P. n. 2/2016 in materia di tutela dei fornitori e dei sub-contraenti.
AppaltiE’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 7 marzo 2017 il D.P.P. 27 febbraio 2017, n. 7-60/Leg, che costituisce regolamento di attuazione di alcune norme della L.P. n . 2/2016.
Il regolamento in questione, oltre a disciplinare la materia del corrispettivo per l’affidamento della progettazione di lavori pubblici (art. 1) e dei compensi dei commissari esterni all’amministrazione nei concorsi di idee e nei concorsi di progettazione (art. 2), si occupa dei casi di sospensione dei pagamenti all’appaltatore o al subappaltatore in caso di mancato pagamento di fornitori o sub-contraenti diversi dal subappaltatore (art. 3).
Ricordiamo che, in base all’art. 26 comma 11 della L.P. n. 2/2016, i fornitori dell’appaltatore e del subappaltatore e i sub-contraenti (es. fornitori con posa o noleggiatori a caldo) in caso di mancato pagamento di prestazioni, non contestate, di importo pari o superiore a 2.500 Euro e risultanti da contratto scritto connesso col contratto di appalto principale, possono comunicare il fatto all’Amministrazione.
Il D.P.P. n. 7-60/Leg/2017 chiarisce che, in questo caso, fornitori e sub-contraenti devono depositare presso l’Amministrazione le copie delle fatture inevase. Il R.U.P. invita quindi l’appaltatore o il subappaltatore a esporre le controdeduzioni o a dimostrare la quietanza delle fatture entro un termine non inferiore a 15 giorni. In tale periodo resta comunque sospeso il SAL successivo.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra viene trattenuta dal SAL successivo, o dal pagamento del subappalto se si tratta di fornitori del subappaltatore, una somma pari al doppio delle fatture inevase.
Le somme trattenute vengono liquidate solo in caso di quietanza delle fatture o presentazione di specifica liberatoria da parte del fornitore o sub-contraente.
Il D.P.P. n. 7-60/Leg/2017 prevede poi che l’Amministrazione acquisisca, ai fini dell’emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, un’autodichiarazione con cui l’appaltatore dichiari di aver provveduto all’integrale pagamento dei sub-contraenti. La stessa autodichiarazione andrà resa dai subappaltatori ai fini della corresponsione in pagamento diretto del saldo del subappalto.
Nel ricordare che i nostri Uffici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si ritenesse necessario, alleghiamo il testo del D.P.P. n. 7-60/Leg/2017.