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Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.Ri)

Circolari Normativa tecnica e ambiente Sicurezza sul lavoro e privacy

13 Giugno 2024 | di Diego Geronazzo

Il R.E.N.T.Ri è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed è costituito da una sezione Anagrafica ed una sezione Tracciabilità.

Il D.M. 59/2023 prevede la registrazione scaglionata delle imprese tenute ad iscriversi alla piattaforma R.E.N.T.Ri in relazione della loro tipologia e dimensione.

SOGGETTI OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL R.E.N.T.Ri

Sono obbligati ad iscriversi al R.E.N.T.Ri:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi</strong>;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, con più di dieci dipendenti, di cui all’art. 184 comma 3 lett. c), d) e g) del D.lgs.152/2006 (quindi derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi).

Questi soggetti devono accreditarsi in entrambe le Sezioni della piattaforma telematica dedicata per la trasmissione dei dati inerenti la gestione e la tracciabilità dei rifiuti.

I soggetti non obbligati ad iscriversi al R.E.N.T.Ri, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente e potranno cancellarsi in qualsiasi momento.

TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE AL R.E.N.T.Ri

Il nuovo regolamento, già in vigore dal 15 giugno 2023, prevede un periodo transitorio per l’iscrizione al R.E.N.T.Ri da parte dei soggetti obbligati. L’arco temporale di iscrizione va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del DM 59/2023, in funzione della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.

L’art. 13 del D.M. 59/2023 riporta le seguenti tempistiche di iscrizione al R.E.N.T.Ri:

  • dal 15 dicembre 2024 ed entro 60 gg gli enti o imprese obbligati con più di 50 dipendenti</strong>;
  • dal 15 giugno 2025 ed entro 60 giorni gli enti o imprese obbligati con più di 10 dipendenti;
  • dal 15 dicembre 2025 ed entro 60 giorni gli enti o imprese obbligati con meno di 10 dipendenti.

SOGGETTI NON OBBLIGATI

I produttori di rifiuti non pericolosi non dovranno iscriversi al R.E.N.T.Ri e non dovranno tenere il registro di carico e scarico.

I soggetti non obbligati all’iscrizione dovranno comunque registrarsi nella Sezione Anagrafica del portale del R.E.N.T.Ri dal 13 febbraio 2025 per emettere e vidimare il nuovo modello di Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR) cartaceo, approvato con l’art. 5 del D.M. 59/2023.

L’emissione del FIR spetta al produttore/detentore del rifiuto o, su sua richiesta, sarà il trasportatore (operatore obbligato all’iscrizione) ad emetterlo e compilarlo.

I produttori di rifiuti non iscritti al R.E.N.T.Ri continueranno a gestire il FIR in formato cartaceo, vidimato digitalmente con le modalità indicate all’art. 6, comma 2 del D.M. 59/2023. Il FIR stampato in due copie su fogli in formato A4, compilato, datato e firmato dal produttore/detentore e trasportatore nelle parti di propria competenza: una copia rimane al produttore/detentore, l’altra viene consegnata dal trasportatore all’impianto di destino dove l’addetto provvede alla chiusura con le informazioni richieste e restituisce copia al trasportatore. Spetta al trasportatore trasmettere una copia al produttore/detentore e/o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto secondo una delle modalità previste dal regolamento (consegna diretta, pec o altri servizi resi disponibili dal R.E.N.T.Ri).

Le modalità operative del R.E.N.T.Ri., come ad esempio, le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori, la trasmissione dei dati ed il suo funzionamento, le istruzioni per la compilazione dei modelli, saranno definite da Direttive della Direzione Generale competente del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sentito l’Albo Nazionale Gestori, con uno o più decreti direttoriali da emanarsi entro il 15 dicembre 2023.

Nel garantire che sarà nostra cura fornire ulteriori e dettagliate informazioni nel momento in cui saranno rese disponibili del Ministero dell’Ambiente, porgiamo, con l’occasione, i nostri migliori saluti.

 

Allegati:

DM.59/23

Nuovo Formulario di Identificazione Rifiuto (Allegato II D.M. 59/23) 

circolare 22_24 versione PDF stampabile

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