Regola tecnica per contenitori distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido
CircolariSulla G.U. del 6 dicembre 2017 è stato pubblicato il Decreto 22 novembre 2017 che disciplina, ai fini della prevenzione incendi, l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburanti liquidi di categoria C (liquido avente un punto di infiammabilità da oltre 65° C sino a 125° C), di capacità geometrica fino a 9 m³.
Con l’entrata in vigore del DM, i contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m3 con punto di infiammabilità > 65 °C sono ricompresi al punto 13.1.A dell’allegato I del regolamento di prevenzione incendi, D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.
Non rientrano nel DM in oggetto gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
La regola tecnica, parte integrante del DM, riportata in allegato I, è entrata in vigore il 5 gennaio scorso, ed ha abrogato:
- a) decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri[1]
- b) decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto[2]
- c) art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio.
Pertanto, con l’emanazione del DM 22 novembre 2017, è stata aggiornata la disciplina antincendio relativa ai contenitori distributori rimovibili di carburante che in precedenza era soggetta a disposizioni diverse a seconda che fossero destinati al rifornimento di “macchine ed automezzi in uso presso aziende agricole, cave e cantieri, e presso altre attività per il rifornimento di macchine operatrici non circolanti su strada” oppure per le “attività di autotrasporto”.
Quindi con il nuovo DM viene finalmente superata la divisione che aveva generato negli anni vari dubbi interpretativi ed era stata oggetto di numerosi chiarimenti da parte dei VVF.
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