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Pubblicato il Decreto di rilevazione “caro materiali” per il secondo semestre 2021

Circolari Appalti

13 Maggio 2022 | di Roberta Zatelli

Comunichiamo che è finalmente stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2022, il D.M. 4 aprile 2022 recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.

Ricordiamo che, in base a quanto previsto dal “Decreto sostegni bis” (D.L. n. 73/2021 art. 1 septies), gli operatori economici titolari di contratti pubblici con lavorazioni eseguite e contabilizzate nell’anno 2021 e con cantieri ancora non collaudati al 25 luglio 2021, possono chiedere alle stazioni appaltanti la compensazione per i maggiori costi sostenuti a seguito degli aumenti rilevati dal D.M., indicando la quantità dei materiali impiegati.

Preme evidenziare che, con la pubblicazione del Decreto in oggetto, comincia a decorrere il termine di 15 giorni previsto per la presentazione delle domande di compensazione, scaduto il quale nessuna richiesta potrà più essere accettata. Sollecitiamo quindi le imprese che rientrano nei parametri per la richiesta di compensazione a procedere con le istanze entro il 27 maggio prossimo.

Per quanto riguarda le modalità per la predisposizione della domanda di compensazione sono operative le indicazioni fornite dal Ministero con propria circolare per il primo semestre 2021, ovvero:

a) la variazione percentuale, depurata dell’alea (8% o 10%) prevista dalla norma, è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

b) il valore determinato secondo la procedura di cui alla lettera a), va moltiplicato per le quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nel secondo semestre 2021.

c) spetta alla Direzione Lavori l’accertamento delle quantità.

 d) qualora il singolo materiale sia ricompreso in una lavorazione più ampia, la Direzione Lavori dovrà ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell’analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità, ovvero, in mancanza, sulla base di analisi desunte dai prezzari di riferimento del settore cui è riconducibile l’appalto.

e) L’istanza di compensazione dovrà contenere l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto sono state rilevate le variazioni nonché la richiesta al Direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate. Per “contabilizzate” deve intendersi “allibrate nel libretto delle misure ovvero riportate nel registro di contabilità”.

f) sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nello stesso anno solare di presentazione dell’offerta.

 g) la compensazione non è soggetta al ribasso d’asta e non è necessario che sia stata redatta apposita riserva.

Nel rinviare al testo dell’allegato Decreto per i maggiori contenuti, alleghiamo alla presente il fac simile di istanza di compensazione a suo tempo predisposto da ANCE per il primo semestre 2021 e adattato per il secondo semestre e, nel ricordare che i nostri uffici sono a disposizione, porgiamo con l’occasione i nostri migliori saluti.

circolare 24_22 versione PDF stampabile

D.M. 4 aprile 2022

Allegato 1 al D.M. 4 aprile 2022

Allegato 2 al D.M. 4 aprile 2022

24_Fac-simile Istanza caro materiali

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