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Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro: DM 183/2016 regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro

12 Ottobre 2016 | di Diego Geronazzo

Oggi entra in vigore il D.M. 25/05/2016 n.183 che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) che, come disposto dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza), ha la finalità di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili nel sistema.

All’Inail è attribuito il compito di gestire il Sistema informativo e la responsabilità del trattamento dei dati su infortuni, malattie professionali e attività di vigilanza.

I contenuti del decreto riguardano essenzialmente gli enti pubblici operanti nel settore della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, l’interesse per le aziende è sostanzialmente legato al fatto che sei mesi dopo l’entrata in vigore del decreto sarà operativo l’obbligo di comunicare – a fini statistici e informativi – i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Con la piena operatività del SINP trova applicazione quanto previsto dalla lettera r), comma 1, dell’art. 18, del Testo Unico. Quando la comunicazione diventerà obbligatoria dovrà essere effettuata per via telematica all’Inail entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico e il mancato assolvimento dell’obbligo sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria si sensi dell’art. 55, comma 5, lett. h del Testo Unico stesso.

 

70-bis_decreto-183_2016

circolare-70_16-versione-pdf-stampabile

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