Prevenzione incendi: dal 20/10/2019 obbligatorio applicare il nuovo Codice di Prevenzione Incendi modificato dal DM 12/04/2019.
Circolari
Il decreto del Ministero dell’Interno 12 aprile 2019, pubblicato sulla G.U. del 23 aprile scorso, modifica diversi articoli del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015) eliminando la regola del “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.
Le disposizioni del nuovo decreto entreranno in vigore il 20 ottobre 2019 e si applicheranno alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività:
- di nuova realizzazione;
- oggetto di interventi di modifica o ampliamento, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte non soggetta all’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
Si riporta in allegato, oltre al testo del decreto, un l’elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, di cui al DPR 1 agosto 2011, n.151 come modificato dallo stesso DM 14/04/1019 che tra l’altro ha aggiunto altre 41 tipologie di attività soggette.
All.: Decreto Prevenzione incendi 48_Decreto 12 aprile 2019
Elenco attività soggette 48_Elenco attività soggette