Pagamenti di contratti pubblici di interesse provinciale – Delibera di attuazione dell’art. 7 comma 6 della L.P. n. 2/2020
Circolari AppaltiCome noto, con la recente L.P. n. 2/2020 (vedi nostra circolare n. 24 del 24 marzo 2020) il legislatore provinciale ha introdotto (art. 7 comma 6) una disposizione volta a garantire liquidità al sistema imprenditoriale nel periodo di crisi economica conseguente alle misure restrittive adottate per arginare la pandemia da COVID-19.
In base a tale disposizione, per l’anno 2020, in deroga alla normativa provinciale vigente, la PAT e gli enti locali sono autorizzati a liquidare agli appaltatori le prestazioni rese alla data della richiesta di pagamento.
Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 486 di data 17 aprile 2020, è stata data attuazione a tale norma di legge e sono state stabilite le regole per l’applicazione della stessa. In particolare, la norma:
– si applica ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, compresi gli incarichi tecnicianche ai contratti già stipulati alla data del 24 marzo 2020, data di entrata in vigore della L.P. n. 2/2020;
– si applica per i contratti di competenza della PAT, dei suoi enti strumentali e degli enti localisolo per l’anno 2020, quindi le liquidazioni devono essere effettuate entro il 31 dicembre 2020.
Per ottenere il pagamento l’appaltatore deve presentare all’amministrazione una richiesta, corredata da tutta la documentazione necessaria. La Deliberazione specifica tuttavia che non verranno accolte richieste di pagamento se non saranno decorsi almeno 30 giorni dalla precedente “richiesta di pagamento”.
L’amministrazione può disporre i pagamenti delle prestazioni rese, effettuate anche in anni antecedenti, fino alla data di richiesta di pagamento e nel limite degli impegni di spesa già assunti a bilancio. Tali pagamenti sono liquidabili nel limite massimo del 90% dell’importo di contratto.
Il pagamento potrà essere effettuato sia in deroga alla normativa provinciale vigente che alle disposizioni contrattuali che regolano i termini per il pagamento dei SAL (stati di avanzamento lavori).
L’entità delle prestazioni liquidabili deve risultare dai documenti contabili. Se il contratto non prevede documenti contabili l’importo da liquidare è definito sulla base della prestazione resa e acquisita dall’amministrazione, in proporzione al prezzo contrattuale.
Nel rinviare al testo dell’allegata Deliberazione per i maggiori contenuti, ricordiamo che i nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento fosse necessario e porgiamo, con l’occasione, i migliori saluti.
circolare 39_20 versione PDF stampabile
39_Deliberazione Giunta provinciale n 486 del 17 aprile 2020