Nuovo protocollo Covid – versione aprile 2021.
CircolariIl 6 aprile 2021, presso il Ministro della Salute, è stato sottoscritto il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.
L’aggiornamento del documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del COVID-19, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.
Nel rinviare alla lettura del testo del provvedimento segnaliamo in particolare:
- la conferma del principio fondamentale secondo cui la pandemia ha natura di rischio biologico generico;
- la forte indicazione ai datori di lavoro per il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto;
- le nuove indicazioni per la riammissione al lavoro dopo l’infezione da COVID-19, secondo quanto prescritto dalla circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020. I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione al tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Tale nuova indicazione ministeriale verrà recepita anche dalla Provincia di Trento in quanto nel “Vademecum provinciale per la gestione dei casi positivi” (ed. 03 dic 2020), ad oggi, vene indicato: “le persone che risultano positive ad un tampone antigenico o molecolare vengono messe in isolamento per 21 giorni dal giorno di esecuzione del primo tampone risultato positivo e contestualmente viene programmato un tampone molecolare in giornata 10 e in giornata 15. In caso uno dei 2 tamponi risulti negativo, l’isolamento cessa in anticipo; se i due tamponi risultano positivi, in 21° giornata l’isolamento cessa senza necessità di altri test”;
- la conferma che le “mascherine chirurgiche” sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e che, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore;
- la necessità che la sorveglianza sanitaria tenda al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste. Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da COVID-19. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
Ad integrazione di quanto sopra provvediamo a trasmettere in allegato copia della circolare del Ministero della Salute 12/04/2021 con le indicazioni delle procedure di riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 e le certificazioni che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.
Allegato:
- Aggiornamento Protocollo COVID luoghi di lavoro 6 aprile 202111_Aggiornamento Protocollo_COVID_luoghi_lavoro
- Circolare Ministero della Salute n. 0015127 di data 12 aprile 202111_Circolare del Ministero della Salute
- circolare 11_21 versione PDF stampabile