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Nuovo modello MUD 2019

Circolari

06 Marzo 2019 | di Diego Geronazzo

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio u.s. il D.P.C.M. 24 dicembre 2018, recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019” che va a sostituire integralmente quello contenuto nel Decreto del 28 dicembre 2017.

Il nuovo modello non contiene modifiche rilevanti: viene, infatti, mantenuta la suddivisione in 6 tipologie di comunicazioni, tra le quali viene confermata quella cd. semplificata che possono presentare, sempre se obbligati al MUD, i produttori “iniziali” di rifiuti qualora ricorrano le seguenti condizioni:

  • nell’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione, siano stati prodotti non più di sette tipologie di rifiuti da dichiarare;
  • per il conferimento non siano stati utilizzati più di tre trasportatori terzi per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione;
  • per ciascuna tipologia di rifiuto non vi siano state più di tre destinazioni
  • che i rifiuti siano stati conferiti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.

Si ricorda che, ai sensi dell’art.189 del D.Lgs. 152/2006, sono obbligati al MUD, in particolare, i seguenti soggetti:

  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali/artigianali/di potabilizzazione che hanno più di dieci dipendenti;
  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
  • le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell’ art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06;
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

Sono, invece, esonerati dall’obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.

Si sottolinea, infine, che la dichiarazione annuale dovrà essere presentata entro il 22 giugno 2019, ossia entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo decreto (art. 6, comma 2 bis, della L. 70/1994).

Ricordiamo inoltre che la Legge di conversione del Decreto Legge n. 135/2018 (Legge n. 12/2019 G.U. n. 36 del 12 febbraio 2019), che ha sancito definitivamente la fine del SISTRI, all’art.6 prevede che a decorrere dall’entrata in vigore della stessa (13 febbraio 2019), è istituito il Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.), gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti di cui all’art.189 comma 3 del D.Lvo 3 aprile 2006, n.152 (gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; i produttori di rifiuti pericolosi; gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediario di rifiuti pericolosi; i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuto).

Ad oggi comunque non è stato emanato il previsto decreto interministeriale che, secondo quanto indicato dalla Legge, deve definire  tempi e modalità di iscrizione al R.E.N. da parte dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

 

Allegati: 19_ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2018

circolare 19_19 versione PDF stampabile