Nuovo modello MUD 2019
CircolariE’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio u.s. il D.P.C.M. 24 dicembre 2018, recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019” che va a sostituire integralmente quello contenuto nel Decreto del 28 dicembre 2017.
Il nuovo modello non contiene modifiche rilevanti: viene, infatti, mantenuta la suddivisione in 6 tipologie di comunicazioni, tra le quali viene confermata quella cd. semplificata che possono presentare, sempre se obbligati al MUD, i produttori “iniziali” di rifiuti qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- nell’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione, siano stati prodotti non più di sette tipologie di rifiuti da dichiarare;
- per il conferimento non siano stati utilizzati più di tre trasportatori terzi per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione;
- per ciascuna tipologia di rifiuto non vi siano state più di tre destinazioni
- che i rifiuti siano stati conferiti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.
Si ricorda che, ai sensi dell’art.189 del D.Lgs. 152/2006, sono obbligati al MUD, in particolare, i seguenti soggetti:
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali/artigianali/di potabilizzazione che hanno più di dieci dipendenti;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
- le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell’ art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
Sono, invece, esonerati dall’obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.
Si sottolinea, infine, che la dichiarazione annuale dovrà essere presentata entro il 22 giugno 2019, ossia entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo decreto (art. 6, comma 2 bis, della L. 70/1994).
Ricordiamo inoltre che la Legge di conversione del Decreto Legge n. 135/2018 (Legge n. 12/2019 G.U. n. 36 del 12 febbraio 2019), che ha sancito definitivamente la fine del SISTRI, all’art.6 prevede che a decorrere dall’entrata in vigore della stessa (13 febbraio 2019), è istituito il Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.), gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti di cui all’art.189 comma 3 del D.Lvo 3 aprile 2006, n.152 (gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; i produttori di rifiuti pericolosi; gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediario di rifiuti pericolosi; i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuto).
Ad oggi comunque non è stato emanato il previsto decreto interministeriale che, secondo quanto indicato dalla Legge, deve definire tempi e modalità di iscrizione al R.E.N. da parte dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.
Allegati: 19_ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2018
circolare 19_19 versione PDF stampabile