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Nuovi criteri ambientali CAM edilizia: D.M. 256/22.

Circolari Appalti

07 Dicembre 2022 | di Diego Geronazzo

Con l’entrata in vigore il 4 dicembre scorso del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 256 del 23 giugno 2022, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 6 agosto 2022, che disciplina “i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, sono stati abrogati i precedenti CAM edilizia contenuti nel D.M. 11 ottobre 2017.

Nel merito segnaliamo che, come auspicato dall’Ance, i nuovi CAM contengono principalmente regole progettuali ed essenzialmente sono un aggiornamento dei precedenti criteri in considerazione del progresso tecnologico e dell’evoluzione della normativa ambientale, al fine di migliorare i requisiti di qualità ambientale degli edifici pubblici.

Tra le principali novità si sottolinea innanzitutto la nuova articolazione del decreto che, rispetto al passato, distingue in modo più chiaro i criteri da adottare per l’affidamento, rispettivamente:

a) del servizio di progettazione di interventi edilizi;

b) dei lavori per interventi edilizi;

c) del servizio di progettazione e lavori per interventi edilizi, congiuntamente.

Altro elemento di novità è il richiamo, tra i criteri premianti, agli aspetti ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”), che devono essere valutati in modo da premiare gli operatori che implementano strategie sempre più allineate con il quadro normativo comunitario, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Evidenziamo che è stato spostato tra i criteri premianti il possesso di sistemi di gestione ambientale (Emas, Regolamento 1221/2009, o norma UNI EN ISO 14001); è stata quindi eliminata la previsione in base alla quale era obbligatorio il possesso di tali certificazioni ambientali.

Scompare anche il piano di gestione dei rifiuti, mentre viene ribadito che nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero. Rispetto al passato viene chiarito che tali indicazioni devono essere previste nel progetto e, come per tutti gli altri criteri, illustrate nella Relazione CAM, predisposta sempre dal progettista.

È stata infine semplificata e snellita la disciplina sulla “materia riciclata o recuperata” ed i relativi adempimenti, così come anche quella relativa al consumo di suolo e alla permeabilità della superficie territoriale.

In Provincia di Trento la Deliberazione n. 2076 del 20 dicembre 2019 ha sospeso l’entrata in vigore dei CAM edilizia fino al 31 dicembre 2022. ANCE Trento ha provveduto a segnalare la necessità di un’ulteriore proroga della sospensione dell’applicazione dei CAM negli appalti di opere pubbliche nella nostra provincia.

 

 

 

Allegato:

Testo Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n. 256

– Allegato Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n. 256

– Circolare 54_22 versione PDF stampabile

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