Modifiche alla legge urbanistica provinciale: pubblicata la L.P. n. 5/2021
Circolari UrbanisticaE’ stata pubblicata sul B.U.R. n. 2 del 30 marzo scorso, la L.P. 30 marzo 2021 n. 5 recante “Misure urgenti di semplificazione in materia di edilizia, urbanistica ed enti locali”.
Tale legge, entrata in vigore il 31 marzo 2021, introduce importanti modifiche nell’ordinamento provinciale in materia di urbanistica, venendo incontro a diverse richieste presentate anche dalla nostra Associazione che, fin dall’inizio dell’iter normativo, è stata in prima linea per far approvare le semplificazioni necessarie al sistema.In particolare, le novità in materia di distanze, stato legittimo degli immobili, tolleranze costruttive e usi temporanei degli immobili sono il frutto del recepimento a livello provinciale del c.d. “Decreto semplificazioni” (D.L. n. 76/2020).
Di seguito provvediamo ad illustrare brevemente le novità di maggior rilievo.
– DEROGHE AI LIMITI DI DISTANZA TRA FABBRICATI (art. 1 della L.P. n. 5/2021)
Viene introdotto il principio in base al quale, in caso di interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Viene inoltre stabilito che, qualora i predetti interventi prevedano anche la sopraelevazione degli immobili, o qualora venga realizzato l’intervento di sola sopraelevazione, il rispetto delle distanze legittimamente preesistenti si applicherà solo nei seguenti casi:
a) per gli edifici ricadenti negli insediamenti storici e insediamenti storici sparsi, nel caso di
interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti per ricavare o migliorare unità abitative nei sottotetti esistentiaree esterne agli insediamenti storici e agli insediamenti storici sparsi, nei casi di interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti per ricavare o migliorare unità abitative nei sottotetti esistentiaree esterne agli insediamenti storici e agli insediamenti storici sparsi, nel caso di interventi di ampliamento laterale o in soprelevazione secondo i parametri fissati dal PRG e comunque nel limite del 20 per cento della superficie utile netta o anche con ampliamenti superiori della superficie utile netta, se è rispettato il volume urbanistico esistente nel limite dell’innalzamento al massimo di un piano rispetto al numero di piani dell’edificio esistente.
Al di fuori dei casi appena descritti a), b) e c) trovano applicazione le norme ordinarie in materia di distanze.
– STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI (art. 7 della L.P. n. 5/2021)
Viene finalmente inserito nell’ordinamento provinciale il concetto di “stato legittimo degli immobili” introdotto a sua volta nell’ordinamento nazionale dal del c.d. “Decreto semplificazioni”. In base alla nuova normativa lo stato legittimo dell’immobile è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione, integrato dagli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, dalle tolleranze costruttive, nonché dalla regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie.
Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo
abilitativo edilizio o per gli immobili realizzati all’esterno dei centri abitati prima dell’entrata in vigore della legge n. 765/1967 per i quali non era previsto il titolo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio o altri atti, pubblici o privati, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
– TOLLERANZE COSTRUTTIVE (art. 8 della L.P. n. 5/2021)
Sempre in recepimento di quanto disposto dal c.d. “Decreto semplificazioni”, viene previsto che non costituisce violazione edilizia il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo (c.d. tolleranze “costruttive”).
Vengono poi disciplinate ulteriori tolleranze, cosiddette “esecutive”, che consistono in irregolarità geometriche e nelle modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.
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Per illustrare compiutamente la nuova disciplina la PAT ha predisposto un’articolata e dettagliata circolare informativa che provvediamo ad allegare ed alla quale rinviamo per ogni maggiore informazione.