Modifiche alla disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo – DPR n. 120 del 13 giugno 2017.
CircolariEntra in vigore oggi 22 agosto 2017 il nuovo Regolamento (DPR n. 120 del 13 giugno 2017) recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.183 del 7 agosto 2017.
Il Decreto abroga sia il DM n. 161/2012, che l’art. 184-bis, comma 2bis del TUA, nonché gli artt. 41, c.2 e 41-bis del DL n. 69/2013 e quindi diventa l’unico strumento normativo applicabile per consentire l’utilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, sia provenienti dai piccoli che dai grandi cantieri, compresi quelli finalizzati alla costituzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture.
Il DPR, che consta di 31 articoli e 10 allegati, si occupa anche dei materiali da scavo gestiti come rifiuti e di quelli derivanti da attività di bonifica.
Nel rinviare al testo integrale del DPR (allegato) forniamo una prima analisi degli articoli più significativi.
L’art. 2 (Definizioni) contiene, fra le altre, la stessa definizione di “terre e rocce da scavo” (lett. c), specificando quali materiali possano essere contenuti nelle medesime, nonché quella di “sito” (lett.i) e di “normale pratica industriale” (lett. o), chiarendo che in tale concetto rientrano quelle operazioni “finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l’utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace”.
L’art.3 (Escusioni) individua i materiali cui non si applica il nuovo regolamento come ad esempio i materiali disciplinati dall’art. 109 T.U.A. (materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotti), nonché i rifiuti provenienti direttamente da attività di demolizione.
Dall’art. 4 inizia il Capo I, che stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo possano essere qualificate come sottoprodotti. In particolare esse devono:
- essere generate durante la realizzazione di un’opera di cui costituiscono parte integrante;
- essere impiegate conformemente al piano di utilizzo ex art. 9 o alla dichiarazione di utilizzo per i piccoli cantieri ex art. 21;
- essere idonee ad essere utilizzate in sostituzione di materiale da cava direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- soddisfare i requisiti di qualità ambientale previsti dai capi II, III e IV del DPR.
Il terzo comma del medesimo articolo si occupa dei materiali di riporto nelle tere e rocce da scavo specificando che la componente di materiale antropica non può superare il 20% in peso. L’ultimo comma dell’articolo disciplina altresì il tema del “parametro amianto” presente negli affioramenti geologici naturali.
L’art. 5 disciplina il “deposito intermedio”, che può essere effettuato sia nel sito di produzione che nel sito di destinazione o in altro sito indicato nel piano si utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo prevista al successivo art. 21 del DPR.
L’art.6 disciplina il trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate come sotto prodotto che deve avvenire con l’accompagnamento della documentazione di cui all’allegato 7.
L’art.7 prevede che la dichiarazione di avvenuto utilizzo (all. 8) sia trasmessa dall’esecutore o dal produttore all’Agenzia di Protezione Ambientale (APPA) competente per il sito di destinazione.
Detta dichiarazione (autocertificazione) va resa entro il termine di validità del piano o della dichiarazione attestante il corretto utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo. In mancanza le terre e rocce scavo anziché come sottoprodotto, vengono considerate automaticamente rifiuti.
Il capo II contiene la specifica disciplina delle “terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni”, ovvero quelli con produzione di materiali di scavo superiori ai seimila metri cubi.
In particolare l’art. 9 disciplina al “piano di utilizzo”, che redatto in conformità alle disposizioni dell’allegato 5 al DPR deve essere inviato dal proponente, per via telematica, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. In particolare, il comma 4 prevede una sorta di “silenzio assenso”. Infatti, trascorsi novanta giorni dalla presentazione del piano all’autorità competente, il proponente può avviare la gestione delle terre nel rispetto del medesimo piano di utilizzo.
L’art. 10 tratta delle terre e rocce conformi alle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), mentre l’art. 11 tratta di quelle conformi ai valori del fondo naturale ed il 12 di quelle prodotte in un sito oggetto di bonifica.
Gli artt. 14, 15, 16 e 17 disciplinano l’efficacia, l’aggiornamento, la proroga e la realizzazione del piano di utilizzo.
Il capo III si occupa delle “terre e rocce da scavo prodotte in “cantieri di piccole dimensioni” quelli cioè che producono terre e rocce in quantità non superiore a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto.
In particolare segnaliamo la dichiarazione di utilizzo (all.6) che assolve la funzione del piano di utilizzo e che va inviata telematicamente almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori.
L’art. 22 regolamenta le terre e rocce generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA. Queste per essere qualificate come sottoprodotti devono rispettare i requisiti di cui agli artt. 4 e 20. Anche in questo caso la procedura autorizzatoria prevede la dichiarazione di utilizzo con la stessa tempistica dei piccoli cantieri sopra evidenziata.
L’art. 23 si occupa del deposito temporaneo delle terre e rocce qualificate come rifiuti, ovvero qualificate con i codici CER 17.05.04 e 17.05.03*. Da notare che il deposito temporaneo delle terre e rocce qualificate rifiuto può raggiungere la quota massima di 4.000 mc di cui non oltre 800 mc di rifiuti classificati come pericolosi.
L’art 24 chiarisce i limiti ed i controlli per l’utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo che non si configurano né come rifiuti, né come sottoprodotti. Il loro riutilizzo dipende, in particolare, dalla base della contaminazione delle terre e rocce e dal tipo di insediamento previsto.
Delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica, si occupano gli artt. 25 e 26, mentre le norme transitorie e finali sono contenute nell’art. 27 che chiarisce a quali piani e progetti di utilizzo già approvati, continua ad applicarsi la normativa previgente.
Sono inoltre presenti 10 allegati aventi ad oggetto le caratteristiche tecniche per la caratterizzazione delle rocce, per le procedure di campionamento, i contenuti del piano di utilizzo ed i fac-simile dei documenti da inviare all’autorità di vigilanza.
Nel ricordare che tutti gli allegati al decreto sono disponibili anche sul sito dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente http://www.appa.provincia.tn.it/pianificazione/terre_rocce_da_scavo rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Allegati:
56 – Dpr-13-giugno-2017-n.-120-Rocce-da-scavo
56 All. 6 dichiarazione art. 21