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Modello per la “rottamazione” delle cartelle di pagamento – D.L. n. 193/2016

Fiscalità

14 Novembre 2016 | di Roberta Zatelli

Equitalia ha reso disponibile il modello (vedi allegato) da presentare per accedere alla nuova “rottamazione” delle cartelle esattoriali relative ai ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015, senza pagamento di sanzioni e interessi moratori.

Il Decreto Legge n. 193/2016 (vedi allegato), attualmente in corso di conversione, ha infatti introdotto una nuova forma di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, che permette di chiudere le pendenze con Equitalia con uno sconto sulle sanzioni dovute e sugli interessi di mora maturati. La definizione agevolata comporta il pagamento integrale, o dilazionato in un massimo di 4 rate con applicazione degli interessi pari al 4,5% annuo, delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi (diversi da quelli moratori), più quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio.

La sanatoria si attiverà su istanza presentata entro il 22 gennaio 2017 ed entro il 22 aprile 2017 l’agente della riscossione comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate con la relativa scadenza (in ogni caso, la terza rata non potrà andare oltre il 15 dicembre 2017 e la quarta non oltre il 15 marzo 2018).

Sono ammessi a tale procedura di definizione agevolata anche i contribuenti che hanno già in corso una rateizzazione del proprio debito fiscale, a condizione che abbiano adempiuto regolarmente tutti i versamenti con scadenza 1° ottobre – 31 dicembre 2016. In tal caso, la sanatoria in oggetto riguarderà il debito residuo, senza possibilità di restituzione delle somme già versate a titolo di sanzioni.

In ogni caso, il mancato, insufficiente, o tardivo, pagamento dell’unica rata, o di una delle rate nelle quali è stato dilazionato il debito, fa decadere dalla dilazione e comporta la ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi.

Sono, comunque, esclusi dalla definizione i carichi relativi, tra l’altro, a somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenza penali di condanna e sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Per queste, però, la procedura potrà riguardare gli interessi.

77-bis_scheda

77-bis_d-l-193

circolare-77_16-versione-pdf-stampabile

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