Modificata dal “Decreto Semplificazioni” la disciplina del c.d. “grave illecito professionale” quale causa di esclusione dalle gare d’appalto
AppaltiÈ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto semplificazioni” (D.L. n. 135/2018) che, all’art. 5 (vedi allegato), modifica la disciplina del grave illecito professionale, di cui all’art. 80 del Codice appalti, ridefinendo le situazioni che possono causare l’esclusione di un’impresa dalle gare d’appalto.
Il nuovo testo prevede tre differenti ipotesi, al ricorrere delle quali il concorrente può essere escluso, ossia qualora:
– la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
– l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
– l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabiliIl “grave illecito professionale” diventa un’ipotesi autonoma di esclusione (mentre prima era costituito dalle condotte illustrate nei punti che seguono) senza peraltro che il legislatore chiarisca cosa intenda per “grave illecito professionale”;
– Si consente l’esclusione del concorrente nel caso in cui le carenze nell’esecuzione di un precedente contratto sia anche solo persistenti (oltre che significative);
– Non si richiede più che la risoluzione del contratto, in caso di carenze riconducibili all’appaltatore, sia non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio anche se si prevede l’obbligo, per la stazione appaltante, di motivare l’esclusione anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.
Le nuove regole si applicano alle procedure i cui bandi o lettere di invito siano pubblicate successivamente al 15 dicembre 2018.
Come chiaramente intuibile, queste modifiche non semplificano, anzi aggravano, il quadro interpretativo già incerto legato a questa fattispecie di esclusione dalle gare d’appalto.
In attesa dei confronti che sicuramente ANCE nazionale avrà con i referenti della materia a livello ministeriale nonché con ANAC e dei quali non mancheremo di aggiornare le imprese aderenti, restiamo a disposizione sul tema e porgiamo con l’occasione i nostri migliori saluti.
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