Misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19 – Appalti pubblici di interesse provinciale
Circolari AppaltiE’ stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione la Legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2 rubricata “Misure urgenti a sostegno per la famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”.
Tale legge contiene diverse e importanti novità anche in materia di appalti pubblici di interesse provinciale. Di seguito provvediamo a sintetizzare quelle di maggiore interesse in detto ambito riservandoci di intervenire con ulteriori circolari sugli altri aspetti normati dalla legge.
– AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA (art. 2 della L.P. n. 2/2020)
– In vigenza delle limitazioni di cui ai Decreti e alle ordinanze COVID 19
La nuova legge provinciale prevede che, per tutta la durata delle limitazioni degli spostamenti sul territorio previste sia dalla normativa nazionale che dalle ordinanze provinciali, le Amministrazioni affidino i lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria (Euro 5.350.000) con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, prevista dall’art. 33 della L.P. n. 26/1993.
Le modalità di applicazione di tale previsione sono tuttavia demandate ad un futuro regolamento attuativo. La norma in questione non risulta quindi ad oggi produttiva di effetti.
– Terminate le limitazioni di cui ai Decreti e alle ordinanze COVID 19
Terminato il periodo delle limitazioni, la legge prevede che le Amministrazioni affidino gli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria con procedura ristretta, invitando a presentare offerta cinque operatori economici individuati sulla base del maggior numero di dipendenti iscritti presso la sede INPS provinciale in cui ha sede l’amministrazione aggiudicatrice.
– Offerta economicamente più vantaggiosa
Tutte le procedure per l’affidamento di lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria andranno esperite con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l’offerta tecnica verrà valutata sulla base dei seguenti tre elementi:
a) impegno di affidare in subappalto parte delle prestazioni a micro, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate e i nominativi dei subappaltatori;
b) impegno ad effettuare le forniture necessarie per l’esecuzione della prestazione presso micro, piccole e medie imprese locali specificando i nominativi dei singoli fornitoril’impegno a praticare il minor ribasso rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara, al fine di assicurare la qualità nell’esecuzione del contratto.
Viene stabilito che l’Amministrazione possa ricorrere ad altri elementi di valutazione di natura qualitativa o tabellare nonché a criteri di valutazione di natura discrezionale solo se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto.
La componente del prezzo verrà valutata con riferimento a formule matematiche, che dovranno essere individuate dal regolamento di attuazione, basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all’aumentare dei ribassi.
– Entrata in vigore
Le disposizioni per il “sopra soglia” si applicheranno alle procedure con bandi o lettere di invito con data successiva all’entrata in vigore della L.P. n. 2/2020 (24 marzo 2020) ed entro 2 anni da tale data.
– AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA (Art. 3 della L.P. n. 2/2020)
La nuova legge provinciale prevede che le Amministrazioni affidino i lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria (Euro 5.350.000) tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, anche avvalendosi di APAC.
I concorrenti da invitare a tali procedure di gara dovranno essere in numero compreso:
– tra dieci e quindici per appalti di importo inferiore a 2 milioni di Euro
– tra dieci e venti per appalti di importo compreso tra i 2 milioni e i 5.350.000 di Euro.
– almeno cinque per i cottimi di importo inferiore a 150.000 Euro.
Gli appalti di importo superiore a 2 milioni di Euro andranno comunque aggiudicati tramite offerta economicamente più vantaggiosa con le stesse regole stabilite per il sopra soglia.
Queste nuove disposizioni si applicheranno alle procedure con lettera di invito datata successivamente all’entrata in vigore della L.P. n. 2/2020 (24 marzo 2020) ed entro 2 anni da tale data.
– SEMPLIFICAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI (artt. 4 e 5 della L.P. n. 2/2020)
– Operatori economici NON abilitati al mercato elettronico e NON selezionati tramite elenchi
Viene stabilito che, per i soggetti sopra specificati, la semplice partecipazione alla procedura di gara equivale a dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione e a dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione.
Pare di potersi desumere, quindi, che non verrà richiesta ai concorrenti la compilazione della modulistica relativa a tali aspetti (es. Allegato A per le gare APAC)
La verifica su tali aspetti verrà comunque effettuata dall’Amministrazione ma unicamente in capo all’aggiudicatario ai fini della stipula del contratto.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di sottoporre a verifica, a suo giudizio, gli altri operatori economici.
Nel caso in cui l’aggiudicatario risulti privo dei requisiti per la partecipazione, l’Amministrazione dovrà scorrere la graduatoria, senza ricalcolare la soglia dell’anomalia.
Queste nuove disposizioni si applicano alle procedure con bando o lettera di invito datata successivamente all’entrata in vigore della L.P. n. 2/2020 (24 marzo 2020) ed entro 2 anni da tale data.
– Operatori economici abilitati al mercato elettronico e selezionati tramite elenchi
Viene previsto che, al fine dell’iscrizione negli appositi elenchi per la scelta delle imprese da invitare, le imprese dichiarino l’assenza dei motivi di esclusione e la sussistenza dei requisiti di partecipazione rinnovando tale dichiarazione ogni sei mesi e comunque entro dieci giorni da ogni variazione che dovesse nel frattempo intervenire.
L’Amministrazione, con cadenza annuale, procederà ad una verifica a campione (non inferiore al 6% degli iscritti) sulla veridicità delle dichiarazioni rese. L’impresa le cui dichiarazioni non risultino veritiere viene sospesa dagli elenchi per un periodo da tre a dodici mesi e segnalata alle Autorità competenti.
Al momento della procedura di gara non verrà richiesta alcuna dichiarazione alle imprese sul possesso dei requisiti già dichiarati al momento dell’iscrizione all’elenco. La verifica verrà effettuata solo in capo all’aggiudicatario.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di sottoporre a verifica, a suo giudizio, gli altri operatori economici.
Per l’autorizzazione al subappalto, i controlli sulle dichiarazioni del subappaltatore non vengono effettuati se l’impresa subappaltatrice risulta iscritta negli elenchi.
Queste nuove disposizioni si applicano alle procedure con bando o lettera di invito datata successivamente all’entrata in vigore della L.P. n. 2/2020 (24 marzo 2020) ed entro 2 anni da tale data.
– PAGAMENTI DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE (art. 7 comma 6 della L.P. n. 2/2020)
Questo passaggio della legge stabilisce che, per l’anno 2020, la Provincia e gli Enti Locali sono autorizzati a liquidare alle imprese che si sono aggiudicate appalti, anche già stipulati alla data di entrata in vigore di questa norma (24 marzo 2020), le prestazioni rese alla data di richiesta di pagamento nei limiti degli impegni di spesa assunti in relazione ai cronoprogrammi di spesa.
La norma demanda tuttavia l’attuazione di questa disposizione ad una futura Deliberazione della Giunta provinciale.
– SVINCOLO DELLA RATA DI SALDO IN PRESENZA DI CONTESTAZIONI CON I SUBAPPALTATORI E IN ASSENZA DI PAGAMENTO DIRETTO DEGLI STESSI (art. 9 della L.P. n. 2/2020)
Viene stabilito che, nei casi in cui non sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’Amministrazione (e quindi in caso di situazioni sorte in vigenza della normativa antecedente all’entrata in vigore della L.P. n. 2/2016, ovvero marzo 2016), al sussistere di contenziosi tra l’appaltatore e l’impresa subappaltatrice o di una procedura di fallimento nei confronti del subappaltatore, l’Amministrazione possa liquidare comunque il saldo finale all’impresa appaltatrice previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria, anche in assenza delle fatture quietanzate del subappaltatore.
Nel rinviare al testo normativo allegato per i maggiori contenuti, informiamo che la PAT ha predisposto in relazione alla legge in oggetto anche una nota informativa che provvediamo ad allegare alla presente.