Metodi di calcolo della soglia di anomalia previsti dal nuovo Codice appalti – Chiarimenti ANAC e modelli esemplificativi ANCE
AppaltiIl nuovo Codice appalti (art. 97 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016) ha introdotto a livello nazionale il cosiddetto “metodo antiturbativa” ossia l’applicazione di una formula di calcolo della soglia per l’esclusione automatica delle offerte anomale (per appalti affidati col criterio del minor prezzo e di importo inferiore alla soglia comunitaria) sorteggiata tra i cinque seguenti metodi:
1) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
2) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
3) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
4) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
5) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefifficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all’atto del suo insediamnerto tra i seguenti valori: 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4
La norma del Codice prevede che l’esclusione automatica sia applicabile solo in presenza di almeno 10 offerte ammesse.
L’applicazione di alcuni di tali cinque metodi è risultata tuttavia inizialmente difficoltosa a causa delle incertezze del testo normativo. ANCE ha quindi sollecitato l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) a chiarire i passaggi più difficili e in data 5 ottobre 2016 l’Authority ha emesso un Comunicato (vedi allegato) che ha chiarito tali aspetti.
In particolare, con riferimento alla formula di cui al numero 2), che risultava incerta in quanto la norma non prevede l’indicazione della grandezza rispetto alla quale va calcolato il 10 per cento da rapportare al criterio di calcolo, è stato precisato che va fatto riferimento al 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggiore ribasso e di quelle di minor ribasso.
ANCE ha inoltre predisposto alcune simulazioni (vedi allegato) per rendere ancora più chiara l’applicazione delle nuove norme.
Facciamo presente che tale normativa non si applica agli appalti di lavori pubblici di interesse provinciale per i quali vale quanto disposto dalla normativa locale (art. 40 della L.P. n . 26/1993 e art. 63 del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012).
72-bis_comunicato-anac-5-ottobre-2016