Legge europea 2019/2020 – Novità in materia di appalti pubblici
Circolari AppaltiE’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 238/2021, c.d. “Legge europea” che, anche grazie all’azione di ANCE, ha riscritto alcune norme in materia di appalti pubblici. Di seguito provvediamo ad illustrare i passaggi più rilevanti.
– ESCLUSIONE FACOLTATIVA DALLE GARE PER VIOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE NON DEFINITIVE (art. 10 comma 1 lett. c) n. 2) della L. n. 238/2021).
Con il c.d. “Decreto Semplificazioni” (art.8 del D.L. n. 76/2020) era stata introdotta la facoltà per le stazioni appaltanti di escludere dalle gare pubbliche un operatore economico nel caso in cui lo stesso non avesse ottemperato agli obblighi di pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali anche non definitivamente accertati, qualora tale inadempimento costituisse una “grave violazione”. La determinazione della soglia di gravità minima della violazione era pari a 5.000 euro.
Grazie all’azione associativa di ANCE nazionale, tale norma risulta oggi riscritta rinviando ad un futuro provvedimento la definizione delle modalità attuative e della soglia minima d’operatività della nuova regola, soglia che dovrà essere correlata al valore dell’appalto e comunque di importo non superiore a 35.000 euro.
La norma, che entrerà in vigore dal 1° febbraio 2022, non prevede effetti retroattivi, pertanto, dovrebbero essere fatti salvi tutti gli effetti prodotti fino a tale data dalla previgente formulazione della disciplina.
– SUBAPPALTO (art. 10 lett. c) n. 3) e 4) della L. n. 238/2021)
a) Abrogazione del divieto di subappalto a imprese concorrenti alla medesima gara.
La Legge europea ha abrogato il passaggio normativo del Codice appalti secondo cui l’affidatario del subappalto non può aver partecipato alla medesima gara insieme all’aggiudicatario. La disciplina nazionale viene quindi ad uniformarsi a quella vigente in Provincia di Trento, dove è già da tempo consentito l’affidamento in subappalto ad imprese concorrenti alla medesima gara.
b) Abrogazione dell’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori.
La Legge europea abroga finalmente anche il passaggio del Codice appalti, disposto a suo tempo dal c.d. Decreto “Sblocca cantieri”, relativo all’obbligo di indicazione in gara della terna dei subappaltatori. Tale norma era stata sospesa, ricordiamo, fino al 31/12/2023 dal recente “Decreto semplificazioni bis”.
– TERMINI DI PAGAMENTO DEI SAL (Art. 10 comma 1 lett. e) della L. n. 238/2021)
La Legge europea aggiunge dei commi all’art. 113 bis del Codice appalti in materia di termini di pagamento.
In particolare, è stabilito ora che l’esecutore possa comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione del SAL. Contestualmente a tale comunicazione è previsto che la Direzione Lavori, dopo aver accertato il raggiungimento del SAL, adotti lo stato di avanzamento dei lavori trasmettendolo immediatamente al RUP che emette il certificato di pagamento contestualmente e comunque non oltre 7 giorni.
Ricordiamo che le tempistiche previste dal Codice nazionale sono difformi da quelle previste dalla nostra normativa provinciale, la quale prevede ancora, per l’emissione del certificato di pagamento, il termine di 45 giorni dalla maturazione del SAL (art. 171 del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012), salvo previsioni di termini inferiori da parte dei Capitolati.
A tale riguardo la nostra Associazione ha, già in passato, evidenziato ai competenti Uffici della PAT la necessità di un adeguamento delle norme provinciali alle migliori tempistiche di pagamento previste a livello nazionale. In occasione dell’entrata in vigore della Legge europea, non mancheremo di ritornare sull’argomento nelle opportune sedi.
La Legge europea introduce inoltre l’importante passaggio normativo secondo cui è previsto che l’esecutore possa emettere fattura al momento dell’adozione del SAL e che tale emissione non sia subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
– ENTRATA IN VIGORE
Le nuove disposizioni sopra illustrate si applicano ai bandi o lettere di invito pubblicati successivamente all’entrata in vigore della Legge europea, quindi dopo il 1° febbraio 2022.
Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore delucidazione si rendesse necessaria rinviamo all’allegata documentazione per i maggiori contenuti e inviamo con l’occasione i nostri migliori saluti.