Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018
Circolari AppaltiInformiamo che è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 29 dicembre 2017 la legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17 recante “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018”. La legge è entrata in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione, perciò il 30 dicembre 2017.
In particolare gli articoli 30, 31 e 32 della suddetta legge apportano modifiche rispettivamente alla legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici), alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali) e alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici).
Illustriamo di seguito, partitamente, le principali novità introdotte dalle sopra indicate disposizioni normative.
art. 30 (modifiche alla LP 2/2016)
Quadro sintetico delle principali novità normative introdotte dall’art. 30:
– la Giunta provinciale può deliberare l’applicazione progressiva o differita delle specifiche tecniche, clausole contrattuali e criteri premianti relativi ai CAM – criteri minimi ambientali. Nelle more si applica la disciplina statale;
– introdotti, quali nuovi elementi di valutazione nelle gare con l’offerta economicamente più vantaggiosa, il possesso della certificazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, della certificazione ambientale, o l’adozione dei modelli ex d.lgs. 231/2001;
– prevista anche per i lavori l’adozione di un elenco telematico unico degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate;
– l’aggiudicazione non è soggetta ad approvazione, viene dichiarata al termine della procedura di gara e diventa efficace dopo le verifiche dei requisiti dell’aggiudicatario;
– modifiche alla disciplina del subappalto: prevista la possibilità di subappaltare la fornitura separatamente dalla posa in opera solo quando previsto dagli atti di gara e abrogazione dell’obbligo di subaffidare le lavorazioni “per intero e con un unico contratto”;
– eliminata la cauzione provvisoria per le gare ad invito di importo fino a 1 milione di euro a base d’asta;
– escluse le procedure di affidamento di lavori pubblici dall’obbligo in capo all’aggiudicatario di eseguire il contratto anche con l’impiego di lavoratori svantaggiati.
Vediamo le modifiche nel dettaglio:
– il comma 3 introduce l’art. 12 bis nella LP 2/2016. Tale articolo prevede che la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nel conseguimento degli obiettivi ambientali (cosiddetti CAM – criteri ambientali minimi) previsti dall’articolo 34 del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), possa deliberare l’applicazione progressiva o differita delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali e dei criteri premianti che le amministrazioni aggiudicatrici devono inserire nella documentazione progettuale e di gara ai sensi della disciplina statale, ovvero introdurre specifiche tecniche, clausole contrattuali o criteri premianti diversi. Si evidenzia il fatto che il comma 14 precisa che fino alla data individuata, anche in modo progressivo, dalla suddetta deliberazione della Giunta provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dalla disciplina statale in materia di criteri ambientali minimi.
– il comma 7 introduce la lettera v bis) al comma 5 dell’articolo 17 della LP 2/2016, il quale elenca gli elementi che i bandi di gara possono individuare quali oggetto di valutazione dell’offerta negli appalti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La lettera v bis) introduce, quali ulteriori possibili elementi di valutazione, il possesso di certificazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, certificazioni ambientali o l’adesione ai modelli di organizzazione e di gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
– il comma 8 modifica l’art. 19 della LP 2/2016, sia nella rubrica che nel testo dell’articolo stesso, estendendo anche agli appalti pubblici di lavori, oltre a quelli di forniture e servizi, l’istituzione dell’elenco telematico (unico) per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento. Con tale modifica si dà pertanto seguito alla decisione, condivisa in sede di Tavolo Lavoro Appalti, di istituire anche per i lavori, oltre che per le forniture e i servizi, un elenco telematico unico di operatori economici per tutte le Amministrazioni aggiudicatrici tenute all’applicazione della disciplina provinciale in materia di appalti pubblici.
– il comma 9 introduce il comma 9 bis) all’articolo 22 della LP 2/2016 rubricato “Verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alle gare”. Il suddetto comma 9 bis) dispone che “l’aggiudicazione non è soggetta ad approvazione dell’amministrazione aggiudicatrice, è dichiarata al termine della procedura di gara e diventa efficace dopo le verifiche previste dal comma 2”, cioè dopo la verifica in capo all’impresa aggiudicataria dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di ordine speciale.
– il comma 10 apporta modiche significative all’art. 26 della LP 2/2016 in materia di subappalto. In particolare vengono apportate modifiche al comma 1 del citato articolo 26 e il comma 4 viene sostituito da un nuovo testo. Viene perciò previsto:
- con le modifiche del comma 1 dell’articolo 26“che la fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara”. Tale modifica, che si applica alle procedure di affidamento il cui bando di gara o lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018, qui in commento, dà una seppur parziale risposta alle istanze avanzate dalla nostra Associazione, considerato il generale divieto di separazione finora applicato. Tale modifica rinvia agli atti di gara stabilire se, ed eventualmente per quali forniture con posa in opera, sia possibile procedere subaffidando la fornitura separatamente dalla posa stessa.
- Con la novella del comma 4 dell’articolo 26 viene meno l’obbligo in base al quale le lavorazioni o le prestazioni indicate in gara nella dichiarazione subappalti dovevano essere subappaltate “ognuna per intero e con un unico contratto”. La modifica normativa recepisce le richieste avanzate ripetutamente dalla nostra Associazione al Tavolo Lavoro Appalti e illustrate anche in sede di consultazione in prima commissione permanente provinciale sui disegni di legge costituenti la manovra finanziaria provinciale per il 2018. Il nuovo comma 4 prescrive, in modo forse eccessivamente articolato, che l’appaltatore, all’atto della richiesta di autorizzazione al subappalto, debba indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto in termini prestazionali ed economici, specificando la descrizione delle lavorazioni affidate in termini di quantità o parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo, precisando le singole aree di esecuzione e singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni subaffidate. Tali informazioni vengono richieste al fine di specificare in modo puntuale, nell’ambito di una medesima lavorazione, quali prestazioni, ad esempio, vengono affidate al subappaltatore e quali vengono invece eseguite direttamente dall’appaltatore (a seguito del venir meno dell’obbligo di subaffidare l’intera lavorazione), oppure quali prestazioni vengono per ipotesi affidate ai diversi subappaltatori nel caso di affidamento a più imprese della stessa tipologia di lavorazione (a seguito del venir meno dell’obbligo di subaffidare le lavorazioni con un unico contratto).
Questa modifica normativa, ai sensi del comma 16, secondo periodo, dell’art. 30 in commento, si applica anche alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d’invito siano stati pubblicati o inviati prima della data di entrata in vigore della legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018. Essa ha quindi effetto retroattivo anche alle procedure di gara già avviate ed anche agli appalti già aggiudicati e quindi ai contratti in corso.
– il comma 11 modifica l’art. 31 comma 2 della LP 2/2016 disponendo che per la partecipazione alla procedura di appalto per l’affidamento di lavori pubblici di importo non superiore a un milione di euro mediante procedura ad invito, non è più richiesta la cauzione provvisoria. La stessa previsione vale per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
Non è stata invece accolta la richiesta avanzata dall’Associazione di estendere l’esenzione dall’obbligo di presentazione della cauzione provvisoria per le procedure negoziata fino a due milioni di euro a base d’asta.
– il comma 12, recependo una precisa richiesta avanzata dall’Associazione al Tavolo Lavoro Appalti, modifica l’articolo 32 della LP 2/2016 in tema di clausole sociali, escludendo le procedure di affidamento di lavori pubblici, dalla previsione in base alla quale l’aggiudicatario deve eseguire il contratto anche con l’impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie indicate dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.
Le modifiche apportate dall’art. 30 in commento agli articoli 31 e 32 della LP 2/2016, qui sopra commentati, si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018 L.P. n. 17/2017.
art. 31 (modifiche alla LP 23/1990)
Con l’articolo 31, comma unico, che modifica l’art. 36 ter 1, comma 2 della LP 23/1990, viene elevato da 150.000 euro a 500.000 euro il limite entro il quale i comuni, fatti salvi gli obblighi di gestione associata previsti dalla vigente normativa provinciale, possono procedere autonomamente alla realizzazione di lavori.
Con l’introduzione del comma 2 quater al citato articolo 36 ter 1, si prevede che la Giunta provinciale, con propria deliberazione, possa individuare i casi per i quali i comuni possono avvalersi, quale centrale di committenza, della società cooperativa che ANCI e UNCEM (Associazione e Unione nazionali dei comuni italiani) riconoscono quale loro articolazione in provincia di Trento. Tale facoltà, per i comuni, viene comunque esclusa quando i comuni stessi sono tenuti ad avvalersi dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti – APAC.
art. 32 (modifiche alla LP 26/1993)
– il comma 1 introduce l’articolo 10 bis nella LP 26/1993, il quale fornisce previsione normativa alla costituzione di un sistema informativo riguardante i cantieri presenti sul territorio provinciale. Tale sistema informativo ha trovato concretezza nella realizzazione, per iniziativa della Parti sociali dell’edilizia trentina, dell’Osservatorio provinciale dei cantieri pubblici e privati, incardinato presso la Cassa Edile di Trento.
– il comma 2, proprio in considerazione della costituzione del sistema informativo di cui al comma precedente, recepisce le richieste avanzate ripetutamente dall’Associazione Trentina dell’Edilizia al Tavolo Lavoro Appalti e prevede quindi l’abrogazione delle norme provinciali (commi 11 e 11 bis dell’art. 43 della LP 26/1993) con le quali era stato istituito il “libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro”.