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Legge di assestamento del bilancio provinciale 2018 – Novità in materia fiscale e di opere pubbliche

Appalti

09 Agosto 2018 | di Roberta Zatelli

E’ stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 3 agosto scorso la Legge provinciale 3 agosto 2018 n. 15 di Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020 (vedi allegato). Tale norma contiene alcune importanti novità per le imprese del settore edile che provvediamo ad illustrare di seguito.

– PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI IRAP E IMIS (artt. 1 e 2 della L.P. n. 15/2018)

Per quanto riguarda l’aspetto fiscale viene confermato il pacchetto di agevolazioni in favore delle imprese estendendo fino al 2020 le agevolazioni provinciali IRAP attualmente previste fino al 2018 e mantenendo fino al 2019 le agevolazioni IMIS per gli immobili produttivi.

– ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI CAUZIONE PROVVISORIA FINO A 2 MILIONI (art. 27 della L.P. n. 15/2018)

Accogliendo una espressa richiesta della nostra Associazione, il legislatore provinciale ha modificato l’art. 31 della L.P. n. 2/2016 estendendo da 1 a 2 milioni di Euro il limite della base d’asta entro il quale le micro piccole e medie imprese partecipanti alle gare a invito (negoziate e cottimi) sono esentate dall’obbligo di presentare la cauzione provvisoria.

– MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI (art. 27 della L.P. n. 15/2018)

Sempre in seguito ad una richiesta della nostra Associazione, presentata nel corso delle audizioni delle parti sociali di fronte alla prima Commissione permanente provinciale, è stato aggiunto il comma 6 bis all’art. 26 della L.P. n. 2/2016 in materia di subappalto.

In tale nuovo comma si prevede che, in sede di autorizzazione al subappalto e in sede di stipula del relativo contratto, appaltatore e subappaltatore possono accordarsi al fine di derogare al pagamento diretto del subappaltatore.

Si ritorna quindi, su richiesta delle parti, ad una forma di pagamento da parte dell’appaltatore.

La norma prevede che le somme versate dall’appaltatore  al  subappaltatore  sono  riconosciute  dall’amministrazione  aggiudicatrice all’appaltatore in presenza  delle condizioni  e nei  limiti  previsti per il pagamento diretto del subappaltatore  da  parte  dell’amministrazione  aggiudicatrice.

La norma stessa poi rinvia ad un futuro regolamento di attuazione la disciplina  della  sospensione  dei  pagamenti  all’appaltatore  per  il  mancato  o  parziale adempimento da parte del subappaltatore degli obblighi connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernente l’esecuzione della prestazione oggetto di subappalto, le altre eventuali ipotesi  di  sospensione  dei  pagamenti  all’appaltatore  e  ogni  altro  aspetto  necessario all’attuazione di questa previsione normativa.

Facciamo notare tuttavia come questa novità normativa si potrà applicare solamente a decorrere da una data che verrà individuata dal futuro regolamento di attuazione. Quindi, al momento, non è operativa.

– CLAUSOLE SOCIALI (art. 27 della L.P. n. 15/2018)

Viene in parte modificato il comma 2 dell’art. 32 della L.P. n. 2/2016 che disciplina la c.d. “clausola sociale” e che impone, nel caso di cambio di gestione nell’appalto di servizi, l’obbligo  per l’aggiudicatario di effettuare un esame congiunto con le  organizzazioni  sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le  rappresentanze  sindacali aziendali  e  le  rappresentanze  sindacali  unitarie,  se  presenti,  almeno  quindici  giorni  prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione  della  stabilità  occupazionale  e  del  livello  retributivo  complessivo  del  personale  impiegato  nella  gestione  uscente.

Vengono esentati da tale principio gi affidi di servizi aventi natura intellettuale e quelli di importo inferiore alla soglia stabilita dall’art. 21 della L.P. n. 23/1990 (Euro 46.400).

Questa norma è limitata agli appalti di servizi, di conseguenza sono esclusi dalla sua applicazione tutti gli appalti di lavori.

Nel far presente che gli uffici della scrivente rimangono a disposizione per ogni delucidazione del caso, cogliamo l’occasione per inviare i nostri migliori saluti.

circolare 42 _18 versione PDF stampabile

42_assestamento bilancio 2018

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