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Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017 – Modifiche alla normativa provinciale in materia di appalti pubblici.

Appalti

04 Gennaio 2017 | di Roberta Zatelli

E’ stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 30 dicembre 2016 la “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017”, L.P. 29 dicembre 2016 n. 19, che apporta numerose modifiche all’attuale disciplina provinciale in materia di appalti pubblici.

Gran parte delle modifiche in questione sono l’esito dei confronti avuti dalla Provincia Autonoma di Trento con le competenti Autorità nazionali e hanno la finalità di evitare l’impugnativa da parte dello Stato della normativa provinciale in materia di appalti pubblici.

Di seguito provvediamo ad evidenziare le modifiche di maggior rilievo. Per comodità di consultazione in parentesi sono indicati i riferimenti della L.P. n. 19/2016 che hanno apportato le modifiche.

LINEE GUIDA INTERPRETATIVE DELLA PAT (art. 28 comma 2 della L.P. n. 19/2016)

Viene modificato l’art. 4 comma 1 della L.P. n. 2/2016 il quale prevede che la PAT emani delle Linee guida sull’interpretazione della normativa provinciale in materia di opere pubbliche. In virtù delle modifiche apportate tali Linee guida saranno emanate solo se precedute da apposite convenzioni con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ QUALI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE (art. 28 comma 4 della L.P. n. 19/2016)

Viene modificato l’art. 15 comma 1 della L.P. n. 2/2016, che si riferisce ai soli casi di procedure negoziate previa pubblicazione di bandi di gara e procedure ristrette, prevedendo che la PAT, tramite apposite Linee guida, stabilisca l’inserimento nei bandi del possesso di “certificazioni di qualità” quale requisiti di partecipazione alla procedura di gara.

ALBO PROVINCIALE DEI COMMISSARI DI GARA (art. 28 comma 6 della L.P. n. 19/2016)

Vengono modificati i commi 5, 6, 6 bis e 6 ter dell’art. 21 della L.P .n . 2/2016 stabilendo che l’Elenco telematico provinciale dei commissari di gara potrà essere utilizzato unicamente per la scelta dei commissari per gare d’appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria e, indipendentemente dal valore, per affidamenti “di non particolare complessità”.

Nelle altre ipotesi si dovrà attingere dall’Albo istituito presso l’Authority nazionale (ANAC).

Tuttavia, in attesa della predisposizione di tale Albo da parte di ANAC, la norma stabilisce la legittimità dell’utilizzo generalizzato dell’Elenco telematico provinciale.

SOCCORSO ISTRUTTORIO  (art. 28 comma 8 della L.P. n. 19/2016)

La norma abroga quasi interamente il testo dell’art. 23 comma 1 della L.P. n. 2/2016 in materia di soccorso istruttorio mantenendone viva solo l’espressione che ne prevede la non onerosità. Rimane quindi in vita, a livello provinciale, il soccorso istruttorio senza il pagamento di alcuna sanzione.

– QUOTA PARTE SUBAPPALTABILE (art. 28 comma 9 della L.P. n. 19/2016)

La norma interviene sull’art. 26 comma 1 della L.P. n. 2/2016 che prevedeva la subappaltabilità nella misura massima del 30 per cento della categoria prevalente e che consentiva quindi l’intera subappaltabilità delle categorie scorporabili (salvo le note eccezioni delle cosiddette SIOS). La nuova previsione normativa stabilisce ora che “per l’individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia”.

La normativa statale richiamata è l’art. 105 del nuovo Codice (D. Lgs. n. 50/2016) il quale stabilisce che il subappalto “non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto”. Si potrà quindi subappaltare fino al tetto massimo del 30 per cento dell’importo totale di contratto, a prescindere dal tipo di categoria prevalente o scorporabile.

Questa modifica, destinata ad impattare maggiormente sulla fase esecutiva dei futuri cantieri, si applicherà ai bandi o lettere di invito con data successiva all’entrata in vigore della legge collegata alla finanziaria PAT 2017, ovvero dopo il 31 dicembre 2016. Non vengono quindi coinvolte da tale modifica le gare sinora indette.

CAUZIONI IN BASE ALLA NORMA STATALE (art. 28 comma 11 della L.P. n. 19/2016)

Vengono cancellati i commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 31 della L. P. n. 2/2016 che stabilivano l’esenzione dall’obbligo di presentazione della cauzione provvisoria all’interno di procedure di cottimo fiduciario e procedura negoziata imponendo l’applicazione delle regole nazionali sia per quanto riguarda le cauzioni provvisorie che per quelle definitive.

Per bandi o lettere di invito pubblicati dopo il 31 dicembre 2016 (entrata in vigore della legge collegata alla finanziaria PAT 2017) , sussisterà quindi l’obbligo di costituire, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, una cauzione provvisoria pari al 2 per cento della base d’asta e, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una cauzione definitiva pari al 10 per cento dell’importo contrattuale.

Entrambe le cauzioni beneficiano del dimezzamento in caso di possesso da parte dell’operatore economico di certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000. Le imprese in possesso di certificazione ambientale UNI CEI ISO 14001 potranno beneficiare di una riduzione del 20 per cento anche cumulabile con la riduzione prevista per il possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000.

ANTICIPATO TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DELL’IMMOBILE A TITOLO DI PREZZO (art. 28 comma 15 della L.P. n. 19/2016)

Viene modificato l’art. 30.1 comma 2 della L.P. n. 26/1993 che riguarda l’ipotesi di appalto con cessione da parte dell’Amministrazione di un immobile a titolo di prezzo. Il bando di gara potrà infatti prevedere che, se l’immobile ha un valore non superiore ad un limite massimo individuato dal regolamento in proporzione all’importo dell’appalto, il trasferimento della proprietà può essere disposto anche prima dell’approvazione del certificato di collaudo, previa presentazione di una polizza fideiussoria e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento di attuazione, anche in riferimento al valore della fideiussione.

LIBRO DEL PERSONALE PER CONTRATTI SOTTO AI 500.000 EURO (art. 28 comma 16 della L.P. n. 19/2016)

Con la modifica dell’art. 43 comma 11 bis della L.P. n. 26/1993 viene prorogato di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, il termine per l’esenzione dall’obbligo di tenuta del Libro del personale per contratti di importo inferiore  ai 500.000 Euro.

– AVVALIMENTO  (art. 28 comma 23 della L.P. n . 19/2016)

La normativa abroga completamente  la disciplina provinciale in materia di avvalimento contenuta nell’art. 20 della L.P. n. 2/2016. Non sarà quindi più vietato ricorrere all’avvalimento nelle procedure a invito (cottimi fiduciari e procedure negoziate) e si applicherà la normativa statale in materia (art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016).

RIDUZIONE DELL’8 PER CENTO PROROGATA FINO A GIUGNO (art. 28 comma 18 della L.P. n. 19/2016)

In attesa della pubblicazione del prossimo nuovo Elenco prezzi PAT, la legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017, interviene sull’art. 43 comma 1 della L.P. n. 14/2014 prorogando dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017 l’efficacia della norma che prevede una riduzione dell’8 per cento dei costi dei lavori, delle forniture e degli imprevisti rispetto al valore determinato secondo la normativa vigente.

Nel far presente che la Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017 è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R. e cioè il 31 dicembre scorso rimaniamo a disposizione per ogni delucidazione fosse necessaria in merito a quanto sopra.

testo-art-28-della-l-p-19_2016

circolare-01_17-versione-pdf-stampabile

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