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L.P. 2 agosto 2017 n.9 – modifiche alla L.P. 26/1993

Circolari Appalti

04 Agosto 2017 | di Lorenzo Garbari

Informiamo che è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 31 del 3 agosto 2017, la legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9 recante “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019“. La legge entra in vigore la data successiva la sua pubblicazione sul BUR, cioè il 4 agosto 2017.

In particolare gli articoli 31 e 32 della suddetta legge, apportano modificazioni rispettivamente alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e alla legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 in materia di appalti pubblici.

Illustriamo qui di seguito le principali novità introdotte dalle sopra indicate disposizioni normative.

art. 31

– al comma 1 vengono apportate modificazioni all’art. 13 della LP 26/1993 “Elenco Prezzi”, prevedendo che l’aggiornamento annuale dell’Elenco prezzi venga pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno, anziché entro il 30 giugno. Viene inoltre inserito un nuovo comma 3-bis ai sensi del quale per i progetti posti in gara la cui approvazione a livello almeno definitivo sia intervenuta nella vigenza dell’elenco prezzi oggetto di aggiornamento, tale elenco può essere utilizzato nei sei mesi successivi alla pubblicazione del nuovo elenco prezzi. Tale disposizione si applica anche ai progetti i cui costi siano stati oggetto della riduzione (otto per cento) disposta dall’art. 43 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;

– il comma 2 detta alcune modifiche solo formali all’art. 33.1 della LP 26/1993 “Intervento di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica”;

– il comma 3 apporta modificazioni all’art. 37 della LP 26/1993 “Riunione di concorrenti”. In particolare, adeguandosi alla relativa disciplina nazionale in materia, il limite del 15 per cento dell’importo totale dei lavori, riferito alle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, oltre il quale limite, se i soggetti affidatari non sono in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto nei limiti della normativa statale vigente per l’individuazione della quota subappaltabile (attualmente il 30%), viene ridotto al 10 per cento dell’importo totale dei lavori.

– il comma 4 prescrive l’abrogazione del comma 6 dell’art. 40 bis della LP 26/1993. La norma abrogata, che disciplinava la c.d. clausola di “stand still”, cioè il termine prima del quale non può essere stipulato il contratto d’appalto (35 giorni), viene comunque riprodotta, con alcune modifiche, dall’art. 25 bis della LP 2/2016, introdotto dall’art. 32 della legge qui in commento (vedi infra).

– il comma 5 apporta alcune modifiche solo formali all’art. 46 della LP 26/1993 “Consegna dei lavori”;

– il comma 6 introduce l’art. 64 bis nella LP 26/1993. Tale articolo prevede che le disposizioni statali in materia di costo della manodopera, relative alla predisposizione degli atti di gara, alla predisposizione dell’offerta economica ed alla verifica dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione, trovano applicazione alle procedure di affidamento disciplinate dalla LP 26/1993 i cui bandi o lettere di invito sono pubblicati o inviati successivamente alla data individuata con deliberazione della Giunta provinciale che ne disciplina le modalità applicative. Tali disposizioni, peraltro, non trovano applicazione per le procedure di gara nelle quali l’analisi dei prezzi è prodotta mediante procedure telematiche.

art. 32

– i primi 3 commi dispongono modificazioni agli articoli 10 e 12 della LP 2/2016 in materia di progettazione e concorsi di progettazione. In particolare viene eliminato il divieto di ricorso all’avvalimento negli affidamenti di incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria (abrogazione del comma 7 dell’art. 10) e vengono riformulate le previsioni per il ricorso, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, allo strumento dei concorsi di progettazione;

– il comma 4 abroga l’art. 14 della LP 2/2016, il quale disciplinava l’ipotesi di un candidato o un offerente, o un’impresa collegata a un candidato o a un offerente, che abbia presentato osservazioni o proposte, a qualsiasi titolo, all’amministrazione aggiudicatrice, anche nel contesto della consultazione preliminare di mercato, o che abbia comunque partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione, compresa la relativa attività di progettazione e di supporto, nella quale ipotesi l’amministrazione aggiudicatrice doveva adottare misure adeguate per garantire che la concorrenza non fosse falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente in questione. Il comma 13 dell’articolo in commento fa salve le procedure di gara avviate prima della data di entrata in vigore della legge 9/2017;

– il comma 5 apporta modificazioni all’art. 16 della LP 2/2016 “Criteri di aggiudicazione”. In particolare prevede che l’obbligo del ricorso esclusivamente al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nei casi previsti dal comma 2  (cioè per i contratti pubblici relativi a servizi sociali, assistenziali, scolastici e di ristorazione collettiva, per gli incarichi per servizi di ingegneria e architettura e per gli ulteriori servizi in cui il costo della manodopera è pari almeno al cinquanta per cento dell’importo totale di contratto) sia limitato ai contratti di importo superiore al limite previsto dalla legge provinciale n. 23/1990, art. 21, comma 4, per la trattativa diretta (attualmente pari a 46.000 euro). Viene inoltre prevista la possibilità di aggiudicare con il criterio del prezzo più basso i lavori, fino a 1 milione di euro, relativi agli interventi di estrema urgenza, in materia di vincolo idrogeologico, normativa antisismica e di messa in sicurezza di edifici scolastici e conservatori di musica, disciplinati dall’art. 33.1 della LP 26/1993;

– il comma 6 apporta modifiche all’art. 17 della LP 2/2016 “Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, prevedendo che il peso da attribuire alla componente economica non può comunque essere superiore al 30 per cento;

– il comma 7, che accoglie una precisa richiesta formulata al Tavolo appalti del 21 luglio 2017 da parte di ANCE Trento, modifica l’art. 18 della LP 2/2018 “Termini delle procedure di appalto e concessione”. Viene infatti fissata la durata massima della proroga che può essere concessa alla commissione tecnica incaricata della valutazione delle offerte. Essa, infatti, non potrà avere durata superiore alla metà del termine inizialmente assegnato alla commissione stessa. Tale disposizione potrà, di fatto, portare ad una accelerazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti indetti con il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

– il comma 8 abroga il comma 8 dell’art. 22 della LP 2/2016 “Verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alle gare”, relativo alla verifica a campione, dopo l’aggiudicazione, di un operatore economico concorrente alla gara, non aggiudicatario, individuato tramite sorteggio;

– il comma 9, come già anticipato, inserisce l’art. 25 bis “Termine dilatorio per la stipula del contratto” nella LP 2/2016. La formulazione dell’art. 25 bis, che sostituisce il comma 6 dell’art. 40 bis della LP 26/1993 (abrogato), amplia le ipotesi nelle quali è previsto che non si applichi il termine dilatorio (35 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto) previsto per la firma del contratto. Oltre alle ipotesi di appalti basati su un accordo quadro (lett. b), la clausola di stand still non si applica, in particolare, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione e di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

– il comma 10 integra le condizioni stabilite dall’art. 26 della LP 2/2016 per il ricorso al subappalto, in recepimento delle modifiche apportate alla normativa nazionale dal Decreto Legislativo 56/2017 (c.d. decreto correttivo al Codice degli appalti). Al comma 2 del citato art. 26, dopo la lett. e), viene introdotta la lett e-bis) che dispone il divieto di subappalto a imprese che abbiano partecipato alla procedura per l’affidamento dei lavori. In esito alle istanze presentate da ANCE Trento al citato Tavolo Appalti del 21 luglio scorso, la suddetta norma è stata limitata ai casi nei quali il criterio di aggiudicazione dell’appalto non sia stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La presente disposizione si applica alle procedure di gara avviate dopo la data di entrata in vigore della legge qui in commento, cioè alle procedure di gara avviate dopo il 4 agosto 2017.

All. – legge 9-2017 assestamento bilancio pat

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