Fattura elettronica – modalità di trasmissione dal 1° luglio 2019
Circolari FiscalitàCon la Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di fatturazione elettronica con decorrenza dal prossimo 1° luglio, in concomitanza con la fine del “periodo transitorio”.
Premettendo che nel fornire queste indicazioni l’Agenzia ha puntato decisamente verso la semplificazione, cercando di non stravolgere le abitudini dei contribuenti con nuove modalità operative, elenchiamo di seguito i punti principali affrontati:
PERIODO TRANSITORIO
Si ricorda che in base al D.L. 119/2018, sino al 30.06.2019, la fattura elettronica può essere inviata entro la scadenza della propria liquidazione periodica IVA senza incorrere in alcuna sanzione, sanzione invece ridotta dell’80% qualora l’invio avvenga entro il termine della liquidazione periodica del secondo mese successivo.
In virtù delle modifiche apportate successivamente al D.L. summenzionato, tale periodo transitorio per i soli contribuenti IVA mensili, è stato esteso sino al 30 settembre 2019.
EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE DAL 1° LUGLIO 2019
Per tutti i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale, dal 1° luglio p.v. entreranno in vigore le regole “a regime” per l’emissione e l’invio della fattura elettronica (dal 1° ottobre p.v. per i contribuenti IVA mensili), precisamente:
- a) obbligo di emettere la fattura entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione (data consegna del bene oppure data del pagamento in caso di prestazioni di servizi), facendo comunque rientrare la relativa IVA nella liquidazione del mese di effettuazione dell’operazione;
- b) obbligo di indicare nella fattura la data di effettuazione dell’operazione qualora diversa dalla data della fattura.
Con riferimento al punto b) l’Agenzia, preso atto che la data di effettiva emissione della fattura elettronica viene comunque certificata dal Sistema di Interscambio, ha precisato che la data da riportare nel campo “DATA” del file xml sarà sempre e comunque quella di effettuazione dell’operazione e sarà pertanto quest’ultima quella da riportare anche in sede di annotazione sul registro delle fatture emesse.
Ipotizzando ad esempio un’operazione effettuata in data 25 settembre 2019, questa sarà la possibile duplice situazione:
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EMISSIONE FATTURE NON ELETTRONICHE
Particolare attenzione va posta al fatto che i termini di emissione della fattura valgono per la totalità dei contribuenti indipendentemente dall’obbligo di emettere fattura elettronica o analogica; per i soggetti che emettono fatture analogiche (es. minimi/forfettari), non potendo contare sul “supporto” del SdI per certificare l’effettiva data di trasmissione del documento, sarà necessario gestire la “duplice data” ove la data di emissione sarà quella di effettiva redazione del documento, all’interno del quale dovrà essere precisata se diversa, la data di effettuazione dell’operazione.
FATTURE DIFFERITE
In caso di fatture emesse ai sensi dell’art. 21, comma 4 del DPR 633/72 come nei casi di cessioni di beni la cui consegna e/o spedizione risulta da DDT o da altro documento equipollente, nulla cambia in ordine ai tempi di emissione della fattura, resta infatti invariato il termine del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione con conteggio dell’imposta a debito da effettuarsi nella liquidazione IVA del mese di effettuazione dell’operazione.
Per la corretta gestione della data del documento, l’Agenzia indica in Circolare un esempio esaustivo che riportiamo: “qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura ex art. 21, comma 4 , lettera a), del decreto IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019)“.
Allegati: 33_Circolare 14E del 17 giugno dell’Agenzia delle Entrate