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Entrato in vigore il Decreto correttivo al nuovo Codice degli appalti

Appalti

30 Maggio 2017 | di Roberta Zatelli

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017, ed è entrato in vigore il 20 maggio 2017, il Decreto Legislativo n. 56/2017 recante: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Di seguito illustriamo i passaggi più significativi introdotti dal Decreto correttivo. Precisiamo inoltre che la presente circolare illustra la disciplina vigente a livello nazionale, la quale si differenzia su diversi aspetti da quella relativa alle opere pubbliche di interesse provinciale.

– QUALIFICAZIONE (art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016)

Il Decreto correttivo ha introdotto a regime i periodi temporali degli ultimi dieci anni per il computo dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale ai fini del conseguimento dell’attestazione SOA  e dei migliori cinque anni del decennio per la dimostrazione del fatturato per le gare sopra i venti milioni di Euro.

E’ prevista inoltre la possibilità, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del Codice (20 aprile 2016) , svolgevano il ruolo di direttore tecnico, di continuare a ricoprire tale incarico purché in possesso di esperienza almeno quinquennale. Per i direttori tecnici delle imprese qualificata in OS2 A e B è richiesto il titolo di restauratore.

E’ stata inoltre abrogata la disposizione che stabiliva un termine quinquennale trascorso il quale non si sarebbe più potuto imputare ai consorzi stabili i requisiti maturati dalle consorziate.

– CAUSE DI ESCLUSIONE (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016)

Il Decreto correttivo ha chiarito che tra i soggetti che devono rendere la dichiarazione sulle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 rientrano anche procuratori e institori.

– PROCEDURE DI GARA E BANDI ( artt. 3 lett oo-ter e 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016)

Il Decreto correttivo ha finalmente reso l’istituto del c.d. “soccorso istruttorio” completamente gratuito. E’ stato inoltre chiarito che il progettista, nell’individuare le categorie SOA di un appalto, è tenuto a scorporare le categorie di importo superiore al 10% del totale di appalto o di importo superiore a 150.000 Euro mentre sono sempre da indicare come scorporate, a prescindere dal loro importo, le cosiddette categorie “S.I.O.S.” ad alto contenuto di specializzazione.

– CRITERI DI AFFIDAMENTO ED ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE (artt. 95 comma 4 e 97 commi 2 e 8 del D. Lgs. n. 50/2017)

Il Decreto correttivo consente di aggiudicare con il criterio del solo prezzo in caso di appalti di importo fino a 2 milioni quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie e sulla base del progetto esecutivo (nella versione precedente era obbligatorio procedere con offerta economicamente più vantaggiosa sopra al milione di Euro). Tale modifica comporta quindi la possibilità di procedere con l’eliminazione automatica degli anomali (secondo il c.d. “metodo antiturbativa”, ovvero in base ad una soglia stabilita dal Codice e sorteggiata tra 5 diverse formule) per appalti fino a 2 milioni di Euro che abbiano le caratteristiche di cui sopra.

– NUMERO MINIMO DEI CONCORRENTI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE (art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016)

Il Decreto correttivo innalza il numero minimo dei soggetti da invitare da 5 a 10 per le procedure negoziate di importo compreso tra i 40.000 Euro e i 150.000 Euro e da 10 a 15 per le procedure negoziate fino al milione di Euro.

Per quanto riguarda gli appalti in Provincia di Trento il numero di concorrenti da invitare alle procedure negoziate e ai cottimi fiduciari è diverso (12 nella fascia di importo compresa tra 50.000 Euro e 500.000 Euro e 20 da 500.000 Euro a 2.000.000 di Euro)

– APPALTO INTEGRATO (art. 147 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016)

Il Decreto correttivo ha introdotto una deroga al divieto di appalto integrato. Vengono infatti ammessi gli appalti integrati nel caso di progetti definitivamente approvati alla data del 20 aprile 2016 (data di entrata in vigore del nuovo Codice) a condizione che vengano appaltati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto correttivo (20 maggio 2017).

– SUBAPPALTO (art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016)

Il Decreto correttivo ha eliminato la disposizione che dava discrezionalità alle Stazioni appaltanti in merito all’ammissibilità o meno del subappalto, con la conseguenza che il subappalto ritorna ad essere un diritto dell’appaltatore.

Viene inoltre inserita una disposizione che aggrava ulteriormente il quadro già complesso della nuova disciplina del subappalto, ovvero il divieto di affidare lavori in subappalto ad operatori economici che hanno partecipato alla stessa gara.

Oltre a ciò, viene esteso l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori, oltre che nel caso di appalti sopra soglia comunitaria, anche sotto soglia comunitaria qualora il subappalto riguardi lavorazioni sottoposte all’obbligo di iscrizione in white list.

Preme precisare che, in mancanza di espresso recepimento di tali novità da parte del legislatore provinciale, è dubbio se tali disposizioni del Decreto correttivo siano applicabili anche in Provincia di Trento.

– RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA E CONSORZI STABILI (art. 48 commi 7 bis e 19 del D. Lgs. n. 50/2016).

Il Decreto correttivo amplia la possibilità per l’impresa raggruppata di recedere dall’ATI, oltre che nelle ipotesi tassative già previste dalla legge (es. fallimento, concordato preventivo, morte, inabilitazione ecc…). anche all’ipotesi di “sopravvenute esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire ” anche se l’ATI si riduce ad un unico soggetto.

Viene introdotta poi per i consorzi stabili la possibilità di incaricare una consorziata esecutrice diversa da quella indicata in sede di gara a causa di fatti sopravvenuti a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata.

Tra le ipotesi di ammessa modificazione dei componenti delle ATI e delle consorziate esecutrici il Decreto correttivo inserisce anche i casi di “perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80” e quelli “previsti dalla normativa antimafia”.

Tali novità sono direttamente applicabili anche in Provincia di Trento stante il rinvio alla normativa statale contenuto nell’art. 37 comma 1 della L.P. n. 26/1993.

– APPALTI A CORPO E A MISURA (art. 59 comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016)

Viene reintrodotta la discrezionalità per le Amministrazioni in merito alla scelta se appaltare a misura o a corpo in relazione alla natura dell’opera.

Anche tale modifica è direttamente applicabile in Provincia di Trento stante il rinvio alla normativa statale contenuto nell’art. 29 comma 2 bis della L.P. n. 26/1993.

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Nel rinviare, per i maggiori contenuti al Documento di sintesi redatto da ANCE nazionale e contenente le prime valutazioni associative, ricordiamo che l’Associazione Trentina dell’Edilizia organizzerà nel mese di giugno un incontro illustrativo sul Decreto correttivo del quale non mancheremo di divulgare a breve l’invito a tutte le imprese aderenti.

38_ Documento di sintesi ANCE su correttivo appalti

Circolare 38_17 versione PDF stampabile

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