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DL 11 novembre 2021 . Visto di conformità e asseverazione della congruità dei costi nei vari Bonus fiscali edilizi cedibili.

Fiscalità

15 Novembre 2021 | di Diego Geronazzo

Allo scopo di contrastare i comportamenti fraudolenti nella fruizione diretta (detrazione in dichiarazione) o tramite cessione del credito/sconto in fattura, sia del Superbonus 110% che di tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art.121 DL 34/2020 (ovverosia Bonus Edilizia, Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate), il DL 11 novembre 2021, n.157 rafforza le misure di controllo, con effetto dal 12 novembre 2021 (giorno successivo alla sua pubblicazione in GU n.269 dell’11 novembre scorso).

In particolare:

viene esteso l’obbligo del visto di conformità (finora imposto solo in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura del c.d. Superbonus 110%) anche nel caso di:

  • utilizzo in detrazione in dichiarazione dei redditi del Superbonus 110%, tranne nel caso in cui il contribuente utilizzi la “dichiarazione precompilata” predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero presenti la propria dichiarazione dei redditi tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
  • opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa a tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art.121 DL 34/2020 (ovverosia Bonus Edilizia, Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate).

viene esteso l’obbligo di asseverazione della congruità dei costi (finora imposto solo in caso di Superbonus 110%) anche nel caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa a tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art.121 DL 34/2020 (ovverosia Bonus Edilizia, Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate);

viene introdotto, ai fini dell’asseverazione della congruità dei costi, il riferimento a valori massimi anche per talune categorie di beni, stabili con decreto del MITE (sia per i Superbonus 110% che per tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art.121 DL 34/2020), da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL.

Infine viene introdotto un nuovo articolo, art. 122-bis, all’interno del DL 34/2020, che riconosce facoltà all’Agenzia delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, di sospendere, fino a 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni presentate in generale ai fini delle cessioni dei crediti fiscali, anche successive alla prima, e specificatamente per le comunicazioni relative alle opzioni cessione del credito/sconto in fattura ex art.121 (Superbonus e altri Bonus edilizi) e 122 del medesimo Decreto Legge 34/2020.

La sospensione preventiva delle comunicazioni opera nel caso in cui queste ultime presentino specifici “profili di rischio”, individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti a:

  • coerenza e regolarità dei dati indicati rispetto ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.

In merito, l’Agenzia ha comunque pubblicato, sul proprio sito internet, una segnalazione per comunicare che “A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 157/2021 (pubblicato nella G.U. n. 269 dell’11 novembre 2021), la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni (cessione e sconto in fattura), relative alle detrazioni per lavori edilizi, non sono al momento disponibili, in quanto sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle nuove disposizioni normative. L’avvenuta riapertura del canale sarà prontamente comunicata all’utenza”.

 

 

Allegato:

DL 11 novembre 2021 n. 15729_DL 11 novembre 2021 visto conformità

Documento ANCE riepilogativo29_documento allegato

circolare 29_21 versione PDF stampabile

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