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Delibera ANAC n. 949 del 13 settembre 2017

Circolari Appalti

13 Ottobre 2017 | di Lorenzo Garbari

Informiamo che l’ANAC, con delibera n. 949 del 13 settembre 2017, ha modificato il “Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità con integrazione dell’art. 6 del Regolamento stesso”.

Nel rinviare al documento citato, che si allega alla presente nota, per gli aspetti di dettaglio, si precisa che con tale provvedimento l’Autorità ha deliberato di applicare il procedimento di oblazione a tutti i casi in cui la violazione accertata non prevede l’applicazione della misura interdittiva dalla partecipazione alle gare, ovvero ai soli casi in cui non vi sia accertamento dell’elemento soggettivo della gravità della violazione.
Per quanto di diretto interesse degli operatori economici che concorrono alle procedure di gara, il procedimento di oblazione si applica “nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità; ovvero che hanno fornito informazioni o esibito documenti non veritieri ovvero in ritardo, senza giustificato motivo”, e “nei confronti dei soggetti che non ottemperano alla richiesta delle S.O.A. volta all’accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei Certificati di Esecuzione Lavori rilasciati da committenti non tenuti all’applicazione del codice”.
Altre ipotesi sanzionatorie, per le quali si rimanda alla lettura del testo della delibera dell’ANAC, riguardano fattispecie a carico delle Stazioni Appaltanti e dei RUP delle Stazioni appaltanti.
Con la modifica dell’art. 6 del Regolamento ANAC in materia di esercizio del potere sanzionatorio è prevista: “lett.h) la facoltà per il soggetto responsabile della violazione, nei casi in cui non ricorra in astratto l’ipotesi per l’applicazione di misure interdittive dalla partecipazione alle gare, di aderire al pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della Legge 689/81. L’intervenuto pagamento, entro 60 giorni dalla contestazione degli addebiti, estingue il procedimento”.
L’autorità ha deliberato di quantificare la sanzione pecuniaria applicabile in misura ridotta in:
– Euro 500 nel caso in cui la violazione contempli il rifiuto o l’omissione;

– Euro 1.000 nel caso in cui la violazione contempli la produzione dichiarazioni e/o documentazione non veritiere.

Allegati:

– 64_Delibera ANAC su Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio

– Circolare 64_17 versione PDF stampabile

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