Definiti i costi massimi agevolabili per l’ecobonus.
Circolari FiscalitàCon il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022, pubblicato sulla G.U. n. 63 del 16 marzo 2022, sono stati fissati i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, ai quali i tecnici devono fare riferimento ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per interventi di Ecobonus ordinari e super (110%)1.
Il nuovo decreto entrerà in vigore il 15 aprile 2022, 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, pertanto le nuove disposizioni si applicheranno agli interventi la cui richiesta di titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata a partire dal 16 aprile 2022.
I nuovi massimali riferiti a 34 “tipologie di intervento”, indicate nell’allegato A del provvedimento, si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni, e tengono conto degli aumenti di prezzo rilevati nel mercato delle materie prime per l’edilizia e dell’inflazione, con un generale aumento delle soglie di circa il 20% (+ 30% per gli interventi sull’involucro) e saranno aggiornati ogni anno per tenere conto delle fluttuazioni di mercato.
Il decreto precisa inoltre che:
- “per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A, l’asseverazione di cui al comma 1, certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI”;
- “gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici dovranno rispettare i limiti di spesa specifici previsti dall’articolo 119, commi 5, 6 e 8, del D.L. n. 34/20”;
Per quanto riguarda interventi di Super ecobonus, a meno di indicazioni diverse da parte del Ministero, il tecnico procederà con la verifica di congruità delle spese riferite all’intero intervento, utilizzando i prezzari indicati, e verificherà anche che i “costi massimi unitari” degli interventi contenuti nell’allegato non superino i valori ivi indicati.
Il decreto ribadisce che sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione, secondo i valori massimi stabiliti nel decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.
È previsto l’aggiornamento dei valori dei costi massimi entro il 1° febbraio 2023 e poi con cadenza annuale.
(1) spese di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020.
Allegato:
– D.M. 14 febbraio 2022 Costi massimi agevolabili per l’
– Allegato A al D.M. 14 febbraio 2022