Chiudi

Decreto Sostegni ter – Novità in materia di “caro materiali”

Circolari Appalti

03 Febbraio 2022 | di Roberta Zatelli

E’ stato pubblicato il D.L. n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni ter”, che introduce significative previsioni in tema di compensazioni per caro materiali.

Preme chiarire innanzitutto che tale nuova disciplina non pare immediatamente applicabile nell’ordinamento dei contratti pubblici di interesse provinciale producendo quindi i suoi effetti unicamente in capo alle Amministrazioni sottoposte alla vigenza del Codice appalti nazionale. Restiamo quindi in attesa di apposite indicazioni da parte della PAT per quanto riguarda l’eventuale recepimento da parte del legislatore provinciale.

Di seguito, si riporta una prima sintesi dei principali contenuti del Decreto in esame.

– REVISIONE PREZZI OBBLIGATORIA (comma 1, lett. a) art. 29 del D.L. n. 4/2022)

Il Decreto prevede che i bandi e le lettere di invito pubblicati dal 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 dovranno contenere obbligatoriamente le clausole di revisione prezzi di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice appalti (D. Lgs. n. 50/2016).

– RIDUZIONE DELLA PERCENTUALE DI ALEA E AUMENTO DELLA QUOTA DI SOVRACCOSTI COMPENSABILI (comma 1, lett. b) art. 29 del D.L. n. 4/2022)

In base alla nuova normativa, le Amministrazioni saranno tenute a considerare le variazioni di prezzo che superino un’alea del 5%, mentre le compensazioni saranno riconosciute solo per la parte eccedente il 5% e, comunque, nella misura massima pari all’80% di tale eccedenza. Ciò, in espressa deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice appalti, secondo cui l’alea predetta è fissata al 10% del prezzo iniziale, potendo le Stazioni appaltanti riconoscere compensazioni solo oltre tale soglia e, comunque, non oltre la misura del 50%.

– NUOVO METODO DI RILEVAZIONE DEI PREZZI (comma 2 art. 29 del D.L. n. 4/2022)

Viene stabilito che l’ISTAT, entro il prossimo 27 aprile, definisca – sentito il Ministero delle infrastrutture – la nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione. Successivamente, sulla base delle rilevazioni effettuate dall’ISTAT, sarà il Ministero a dover determinare entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno le variazioni effettivamente subite dai singoli materiali da costruzione più significativi nel corso del semestre.

– EROGAZIONE DELLE COMPENSAZIONI (commi 3-6 art. 29 del D.L. n. 4/2022)

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% del prezzo dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al Decreto ministeriale di rilevazione delle variazioni, alle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

Inoltre, viene richiesto al Direttore dei lavori di accertare che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma, mentre sono espressamente esclusi dalle compensazioni i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

Quanto ai concreti adempimenti richiesti alle imprese, è previsto che queste presentino istanza, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto di rilevazione ministeriale, sempre con esclusivo riferimento ai lavori che abbiano rispettato il cronoprogramma originario.

Spetta poi al Direttore lavori verificare l’effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore tramite “adeguata documentazione” fornita dall’appaltatore (es. dichiarazioni di fornitori).

In caso di comprova di una onerosità inferiore alle percentuali riportate nei decreti ministeriali, la compensazione sarà riconosciuta nei limiti di tale predetta inferiore variazione. Nel caso, invece, di comprova di una onerosità maggiore, la compensazione sarà riconosciuta nel limite massimo della variazione riportata nei decreti. In entrambi i casi, naturalmente, la compensazione verrà comunque erogata per l’eccedenza del 5% del prezzo e nella misura massima dell’80% di tale eccedenza. Le compensazioni non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

– “GIUSTIFICATIVI” PER LE COMPENSAZIONI 2021 (comma 13 art. 29 del D.L. n. 4/2022)

Viene espressamente chiarito che i giustificativi che devono essere allegati alle istanze di compensazione per l’anno 2021, ai fini della presentazione delle domande di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi da parte delle Stazioni appaltanti prive di risorse proprie,  consistono unicamente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori solo ove la Stazione Appaltante non ne disponga.

Nel rimanere a disposizione, inviamo con l’occasione i nostri migliori saluti.

circolare 08_22 versione PDF stampabile

08_art 29 del DL n 4_2022

Per continuare a leggere questo articolo