Decreto Sicurezza – domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società
Circolari Sicurezza sul lavoro e privacyIl c.d. “Decreto sicurezza” (D.L. n. 159/2025) ha apportato importanti modifiche alla norma (art. 5, comma 1, D.L. n. 179/2012) già modificata dalla legge di Bilancio 2025, che prevedeva, a far data dal 31 ottobre scorso, l’obbligo per tutti gli amministratori di società di dotarsi di domicilio digitale (PEC).
Nell’ultima versione, modificata dal Decreto sicurezza, l’obbligo di dotarsi di domicilio digitale (PEC) è imposto unicamente ad Amministratore unico, Amministratore delegato e Presidente del Consiglio di amministrazione (solo nel caso di mancanza dell’amministratore delegato).
L’obbligo della comunicazione è in capo all’impresa e si applica soltanto a uno dei tre soggetti individuati dalla norma.
Non sono, pertanto, soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri, Presidente Comitato direttivo ecc.).
La norma chiarisce che la PEC dei predetti amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta tale carica.
Coloro che, al 31 ottobre 2025, ricoprono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione dovranno comunicare il proprio domicilio digitale alla CCIAA entro il 31 dicembre 2025.
Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche di cui sopra successivamente, la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma.
Ricordiamo che il mancato adempimento comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 2630 del Codice civile raddoppiata (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro).