Decreto Ristori – Disposizioni in materia di lavoro
Circolari Lavoro e previdenzaE’ stato pubblicato in G.U. il D.L. n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, entrato in vigore dal 29 ottobre 2020. Di seguito illustriamo le disposizioni in materia di lavoro contenute all’art. 12 del Decreto in questione.
NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA.
Le imprese che sospendono o riducono l’attività a causa dell’emergenza COVID-19 nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 potranno richiedere i trattamenti di CIGO/ASO/CIGD con causale COVID 19 di cui al c.d. “Decreto Cura Italia” per una durata massima di 6 settimane. Queste settimane saranno riconosciute, tuttavia, solamente ai datori di lavoro rientranti in una delle seguenti categorie:
- datori ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane di cui al c.d. “Decreto Agosto”, decorso il periodo autorizzato
- datori appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (es. palestre, piscine, sale giochi ecc…).
Eventuali periodi di trattamenti precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del c.d. “Decreto Agosto” (vedi nostra circolare n. 75/20) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, saranno imputati alle suddette 6 settimane. Per queste 6 settimane è previsto il versamento, da parte del datore di lavoro, di un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019, pari a:
- 9% in caso di riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% nel caso in cui non sussista riduzione del fatturato.
Tale contributo addizionale non sarà dovuto nei seguenti casi:
- riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
- avvio dell’attività di impresa successivamente al 1°gennaio 2019
- appartenenza del datore di lavoro ai settori interessati dal suddetto D.P.C.M. 24 ottobre 2020.
La domanda andrà presentata all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il predetto termine di decadenza è fissato entro il 30 novembre 2020. Specifichiamo che le sei settimane in questione saranno concesse nel rispetto di un limite massimo di spesa (pari a 1.634,6 milioni di euro, di cui 1.161,3 milioni di euro per CIGO) che, se sforato, comporterà la mancata presa in carico da parte dell’INPS di ulteriori domande.
LICENZIAMENTI
Viene esteso fino al 31 gennaio 2021, indipendentemente dal numero dei dipendenti, il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Sottolineiamo però che, rispetto a quanto sinora previsto, il divieto è formulato in termini generali e non è più condizionato alla mancata integrale fruizione dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica, ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.
Il divieto non si applica nelle seguenti ipotesi:
- licenziamenti motivati da fallimento o cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE
L’esonero di cui al c.d. “Decreto Agosto” previsto per i datori che non richiedono i trattamenti di CIGO/ASO/CIGD (vedi nostra circolare n. 75/20) è riconosciuto per un ulteriore periodo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020. I datori che abbiano già richiesto tale esonero possono rinunciare allo stesso per la frazione richiesta e non goduta e contestualmente presentare istanza di accesso ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD previsti dal D.L. in esame.
Ricordiamo tuttavia che l’efficacia di tali ultime disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea essendo queste emanate ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Ci riserviamo quindi, se del caso, di intervenire nuovamente sulla materia.
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.