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Convertito in legge il Decreto P.N.R.R. – Novità in materia di lavoro

Circolari Lavoro e previdenza

07 Maggio 2024 | di Roberta Zatelli

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la Legge n. 56/2024 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 19/2024, c.d. Decreto P.N.R.R., in vigore dal 1° maggio 2024.

Di seguito passiamo in rassegna le maggiori novità in materia di lavoro, nella versione finale modificata dalla legge di conversione.

  • Assenza di violazioni in materia di lavoro necessaria per l’ottenimento dei benefici contributivi e normativi (art. 29 comma 1 del D.L. n. 19/2024)

Come noto, la fruizione di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro è subordinata al possesso del DURC regolare, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto di accordi e contratti collettivi.

Con il nuovo Decreto viene richiesta anche l’assenza di violazioni in materia di lavoro e di tutela delle condizioni di salute e sicurezza che saranno individuate con un futuro decreto ministeriale.

Viene inoltre stabilito che, in caso di successiva regolarizzazione delle violazioni accertate entro i termini indicati dagli organi di vigilanza, i datori di lavoro mantengono il diritto ai benefici normativi e contributivi di cui sopra. In relazione alle violazioni amministrative (che non possono essere oggetto di regolarizzazione) il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

  • Sanzioni per lavoro nero (art. 29 comma 3 del D.L. n. 19/2024)

Viene previsto l’aumento al 30% (in luogo del 20%) della sanzione amministrativa stabilita nelle ipotesi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro (c.d. “maxi sanzione per lavoro nero”), di cui all’art. 3 del D.L. n. 12/2002.

  • Sanzioni per appalto, distacco e somministrazione illegittimi (art. 29 commi 4 e 5 del D.L. n. 19/2024)

Viene inasprito il regime sanzionatorio delle fattispecie in oggetto reintroducendo sanzioni di natura penale. In particolare:

chi fornisce manodopera e chi la utilizza con l’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione, appalto di manodopera e distacco illegittimi è punito con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro;

– in caso di somministrazione fraudolenta (configurabile eventualmente anche nell’ipotesi di appalto o distacco non genuini) attuata con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione;

– gli importi delle sanzioni sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti e l’importo delle pene pecuniarie non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 eurosuperiore a 50.000 euro.

  • Lista di conformità I.N.L. per imprese virtuose (art. 29 commi 7, 8 e 9 del D.L. n. 19/2024)

Viene previsto che l’Ispettorato del lavoro, nel caso di accertamenti ispettivi da cui non emergano violazioni o irregolarità, rilasci un attestato e possa iscrivere l’impresa in un apposito elenco, consultabile pubblicamente, denominato “Lista di conformità INL”.

Per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione in tale lista, i datori di lavoro non sono sottoposti ad ulteriori verifiche, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’I.N.L. provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla già menzionata Lista di conformità I.N.L.

  • Obbligo di richiesta dell’attestato di congruità per lavori edili (art. 29 commi 10, 11 12, 13 e 14 del D.L. n. 19/2024)

Come noto, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità della manodopera.

Con il Decreto P.N.R.R. è ora previsto che, negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, se il responsabile di progetto versa il saldo finale senza verificare la congruità, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance. L’esito dell’accertamento della violazione di cui sopra è comunicato all’ANAC.

Il Decreto prevede anche che, negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, se il committente versa il saldo finale in assenza di verifica della congruità, si applica, a carico dello stesso, una sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000.

All’accertamento della violazione di cui sopra provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.

Si riporta in allegato una sintesi delle disposizioni di maggior interesse in materia di lavoro contenute nel Decreto P.N.R.R. predisposta dagli uffici di ANCE nazionale alla quale rinviamo per i maggiori contenuti.

Circolare 18_24 versione PDF stampabile

Sintesi ANCE novità lavoro DL PNRR

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