Correntezza retributiva negli appalti pubblici di interesse provinciale – Modalità delle verifiche a campione e fac simile di autodichiarazione.
Circolari AppaltiCon nostra precedente comunicazione (v. circolare n. 7/21) abbiamo dato notizia delle nuove norme in materia di verifica della correntezza retributiva negli appalti pubblici di interesse provinciale, le quali, ricordiamo, si applicano agli appalti indetti dal 1° maggio 2021.
Come noto, le citate disposizioni prevedono che le amministrazioni effettuino un controllo a campione con cadenza almeno trimestrale sulle dichiarazioni di correntezza rese dalle imprese esecutrici ai fini dei pagamenti in acconto.
Al riguardo comunichiamo che, con Deliberazione della Giunta provinciale n. 701 del 7 maggio 2021 (v. allegato), la PAT ha definito le modalità di individuazione di tale campione. E’ stato inoltre determinato il numero significativo di personale impiegato sul quale operare la verifica della corrispondenza tra quanto indicato nel libro del lavoro a titolo di retribuzione e quanto effettivamente versato al personale impiegato dall’impresa esecutrice.
Per quanto riguarda le attività di verifica della correntezza, la PAT propone quindi, come percentuale per l’individuazione del campione, quella del 5% delle dichiarazioni prodotte nel trimestre. In relazione alla cadenza trimestrale vengono fissate al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno le scadenze per la formazione del campione.
Per quanto riguarda il numero significativo di lavoratori sul quale operare la verifica, la PAT ha ritenuto adeguata la percentuale del 20% di quelli indicati in sede di autodichiarazione, con un limite massimo di 25 lavoratori.
Le nuove previsioni in materia di correntezza retributiva stabiliscono inoltre che il controllo sulle dichiarazioni rese dalle imprese esecutrici, nel caso di controllo finalizzato al pagamento dei S.A.L., non viene effettuato se l’impresa è già stata sottoposta a controllo con esito regolare nei 12 mesi precedenti la data del campionamento. Il ricorrere di tale ultima condizione va indicato dall’impresa in sede di autodichiarazione di correntezza.
Per quanto riguarda invece il pagamento del saldo finale, la verifica verrà effettuata su tutte le dichiarazioni rese a tale titolo entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’ufficio deputato al controllo.
Sui contenuti della Delibera in questione è stata emanata dalla PAT anche una circolare informativa (v. allegato) con la quale vengono messi a disposizione gli appositi fac simile da utilizzare per le autodichiarazioni in materia di correntezza e vengono fornite delucidazioni sulla loro modalità di compilazione
Nel ricordare che i nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore delucidazione si rendesse necessaria, porgiamo con l’occasione i nostri migliori saluti.