Conversione in legge del “Decreto Ucraina bis” – Per i lavori del Superbonus solo imprese edili qualificate.
Circolari FiscalitàE’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 maggio 2022 n. 51 di conversione del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, c.d. “Decreto Ucraina bis”. Il provvedimento apporta importanti correttivi al testo del Decreto. Si tratta, in particolare, delle seguenti:
– Qualificazione imprese per l’esecuzione dei lavori che usufruiscono di risorse pubbliche come il Superbonus 110% e il Bonus Facciate (art. 10 bis del D.L. n. 21/22)
Si prevede che, per lavori che usufruiscono di risorse pubbliche come il Superbonus 110% e il Bonus Facciate di importo superiore a 516.000 euro, le imprese potranno sottoscrivere i relativi contratti di appalto solo se in possesso dell’attestazione SOA. Tale obbligo riguarderà i contratti sottoscritti dal 1° luglio 2023 ma già dal 1° gennaio 2023 andrà dimostrato da parte delle imprese l’avvio dell’istruttoria necessaria con gli organismi preposti al rilascio delle attestazioni.
– Applicazione C.C.N.L. edili per benefici fiscali connessi ai bonus (art. 23 bis del D.L. n. 21/22)
E’ stato precisato che il limite di 70.000 euro oltre il quale è richiesto che le imprese applichino il C.C.N.L. edilizia (v. nostra circolare 11/22), si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro fermo restando che l’obbligo di applicazione dei C.C.N.L. del settore edile è riferito ai soli lavori edili. Il nuovo testo, inoltre, chiarisce che i contratti sono quelli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e che i lavori edili sono quelli definiti dall’allegato X del Dlgs 81/2008.
Nel rinviare per i maggiori contenuti al testo normativo allegato, restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento e porgiamo con l’occasione i nostri migliori saluti.