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Conversione in legge del c.d. “Decreto Sostegni ter” – Novità e conferme in materia di revisione prezzi negli appalti pubblici

Circolari Appalti

30 Marzo 2022 | di Roberta Zatelli

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022 la legge di conversione del D. L. n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni ter” con la quale è stata introdotta (comma 11 bis dell’art. 29 del Decreto) un’importante novità in materia di accordi quadro.

Infatti, per gli accordi quadro già aggiudicati alla data del 29 marzo 2022, le stazioni appaltanti potranno, nei limiti delle risorse stanziate, adeguare i prezzi dei contratti attuativi a quelli risultanti dai Prezzari regionali aggiornati, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta.

 La nuova norma prevede inoltre che, nelle more dell’aggiornamento dei Prezzari, le stazioni appaltanti potranno, sempre nei limiti delle risorse stanziate, incrementare ovvero ridurre i prezzi utilizzati ai fini dell’aggiudicazione in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero su base semestrale per la revisione prezzi generale di cui all’art. 29 comma 1 del Decreto, sempre fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta.

Si ricorda che l’art. 29 del “Decreto Sostegni ter” prevede che il Ministero, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, adotti decreti di rilevazione delle variazioni percentuali dei prezzi intervenute in ciascun semestre, sulla base della nuova metodologia che l’ISTAT dovrà definire entro il prossimo 27 aprile.

La conversione in legge del “Decreto Sostegni ter” ha inoltre confermato le disposizioni introdotte a suo tempo in materia di revisione prezzi (v. nostra circolare n. 8 del 3 febbraio 2022).

Ricordiamo che la norma in questione prevede che i bandi e le lettere di invito pubblicati dal 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 debbano contenere obbligatoriamente una clausola di revisione prezzi secondo la quale le Amministrazioni sono tenute a considerare le variazioni di prezzo che superino un’alea del 5% rispetto alle rilevazioni ministeriali. Le compensazioni saranno riconosciute solo per la parte eccedente il 5% e, comunque, nella misura massima pari all’80% di tale eccedenza.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% del prezzo dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al Decreto ministeriale di rilevazione delle variazioni, alle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

Ricordiamo anche che per poter ottenere la compensazione la D.L. dovrà accertare che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma, mentre sono espressamente esclusi dalle compensazioni i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

Per quanto riguarda l’obbligo di inserimento nei bandi della clausola di revisione prezzi, informiamo che APAC, Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti della Provincia di Trento ha recentemente aggiornato lo schema di Capitolato speciale di appalto tipo per i lavori pubblici inserendo (vedi allegato – art. 2 bis) un apposito articolo in materia di revisione prezzi e recependo, di fatto, la norma nazionale appena illustrata.

Di conseguenza, anche per la Provincia di Trento, tutti i capitolati delle gare indette dopo il 27 gennaio 2022 dovranno contenere la clausola di revisione prezzi di cui sopra.

Invitiamo quindi le imprese in indirizzo a verificare l’aggiornamento della documentazione delle gare ed eventualmente a segnalare alla nostra Associazione i casi di mancato inserimento della clausola di revisione prezzi.

Nel rimanere a disposizione, inviamo con l’occasione i nostri migliori saluti.

circolare 18_22 versione PDF stampabile

Testo coordinato art 29 DL 4_22

Schema tipo CSA PAT lavori

 

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