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Conversione in legge del Decreto Cura Italia – Quadro delle misure fiscali e novità in materia di lavoro.

Circolari Fiscalità Lavoro e previdenza

04 Maggio 2020 | di Roberta Zatelli

Con Legge 24 aprile 2020, n. 27 è stato convertito in legge il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, c.d. “Decreto Cura Italia”.

Di seguito proponiamo una sintesi delle maggiori novità in materia fiscale e del lavoro.

Per quanto riguarda la materia fiscale, evidenziamo subito che, anche grazie all’intervento di ANCE nazionale, in sede di conversione è stata definitivamente eliminata la proroga di due anni dei termini a disposizione degli Enti impositori per effettuare i controlli fiscali, prevista inizialmente dal Decreto Cura Italia.

Restano invece invariate, salvo qualche limitata modifica, le ulteriori disposizioni fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Decreto, di seguito riepilogate.

ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI (artt.60, 61, 61-bis, 62)

La legge di conversione del Decreto conferma sostanzialmente la sospensione degli adempimenti e dei versamenti previsti. Sul tema ANCE nazionale ha predisposto uno schema riepilogativo delle nuove scadenze (vedi allegato), che tiene conto anche di alcune proroghe previste dal c.d. “D.L. Liquidità”.

Per tutto il territorio nazionale, viene inoltre posticipata, dal 23 luglio al 30 settembre, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Questo termine vale anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi al proprio sostituto di imposta che presta l’assistenza fiscale, o a un CAF dipendenti. Viene inoltre confermato che, per il 2020, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata ai titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilati entro il 5 maggio 2020.

Viene posticipata invece al 2021 l’entrata in vigore della norma che prevede la messa a disposizione agli interessati della certificazione unica (CU), nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

 – CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art.64)

 Viene riconosciuto alle imprese, solo per il 2020, un credito d’imposta del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. L’ambito applicativo del beneficio è stato esteso alle spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale ed all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori.

– SOSPENSIONE DEI TERMINI DELL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO DEGLI ENTI IMPOSITORI (art.67)

Viene confermata la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

– CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE – SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO (art.68)

Viene confermata anche la sospensione dei versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, da effettuarsi in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, relativi a:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA;
  • avvisi di addebito emessi dall’INPS;
  • atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane
  • ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.

Restano sospesi fino al 31 maggio 2020 i termini per il versamento delle rate relative alla rateazione di pagamento delle cartelle derivanti dalla “rottamazione-ter” in scadenza il 28 febbraio 2020 e al “saldo e stralcio” in scadenza al 31 marzo 2020

– CIGO E ASSEGNO ORDINARIO (artt. 19 e 22)

Con la conversione in legge del Decreto è stata recepita la proposta emendativa fortemente caldeggiata dall’ANCE che ha, di fatto, abrogato la procedura di consultazione sindacale.

I datori di lavoro che presentano domanda di CIGO e di assegno ordinario per COVID – 19 sono quindi ora dispensati dalla procedura di informazione, consultazione e dall’esame congiunto.

Per quanto riguarda la Cassa integrazione in deroga, anche in questo caso è stata introdotta una modifica in merito alla disposizione iniziale che prevede, ai fini della concessione dell’ammortizzatore sociale l’accordo sindacale. In particolare, oltre all’ipotesi originaria che esclude l’accordo sindacale nei casi di datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, l’esonero dall’accordo è stato esteso anche ai datori di lavoro che, a prescindere dal requisito dimensionale, hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID -19.

– MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, TRIBUTARIA E MILITARE (art. 83)

 Viene confermata la sospensione d’ufficio delle udienze di tutti i procedimenti giudiziari civili e penali, ivi compresi quelli relativi alle Commissioni Tributarie. Sono inoltre sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei suddetti procedimenti, compresi quelli relativi alle impugnazioni.

L’iniziale sospensione d’ufficio, disposta dal 9 marzo al 15 aprile 2020, è stata prorogata sino all’ 11 maggio 2020 dal c.d. “D.L. Liquidità”, attualmente in fase di conversione.

 – SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA (art. 103)

 Con la legge di conversione sono stati ampliati i termini originariamente previsti per la conservazione della validità degli atti amministrativi in scadenza. In particolare, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

 – PROROGA DEI TERMINI PER LE ASSEMBLEE – NOMINA DEI SINDACI NELLE S.R.L. (art.106)

 Viene spostato il termine per la convocazione dell’assemblea ordinaria di tutte le società da centoventi a centottanta giorni dalla fine dell’esercizio sociale, termine entro il quale deve essere, altresì, approvato il bilancio relativo all’esercizio precedente.

Nel rinviare per i maggiori contenuti al testo dell’allegata Legge di conversione, rimaniamo a disposizione e porgiamo con l’occasione i migliori saluti.

circolare 45_20 versione PDF stampabile

45_Legge 24 aprile 2020 n. 27

45_Schema riepilogativo ANCE

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