Chiarimento ANAC sui soggetti interessati dalle cause di esclusione del nuovo Codice appalti (art. 80 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016)
AppaltiCon proprio comunicato del 26 ottobre 2016 (vedi allegato) , l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta con alcune indicazioni utili per l’individuazione dei soggetti cui si riferiscono le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del nuovo Codice appalti.
Il nuovo Codice, infatti, prevede (art. 80 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 – vedi allegato) l’esclusione nel caso di condanne per uno dei seguenti reati: delitti legati alla partecipazione ad organizzazioni criminali, frode, corruzione, concussione, turbativa d’asta, riciclaggio, delitti con finalità di terrorismo, sfruttamento del lavoro minorile, delitti da cui deriva l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
Al riguardo l’ANAC ha precisato che i soggetti interessati da tale causa di esclusione sono:
– i membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (es. Presidente del C.d.A., Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanzamembri del collegio sindacale;
– i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo intendendosi per tali soggetti coloro che, anche se non rientranti negli organi sociali di amministrazione e controllo, risultano comunque muniti di poteri di rappresentanza (es. institori e procuratori ad negotia), di direzione (es. dipendenti o professionisti ai quali sono stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (es. revisore contabile o Organismo di vigilanza di cui al modello 231).
Con riferimento invece alla causa di esclusione legata all’ambito “antimafia” (art. 80 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 – vedi allegato), l’ANAC ha chiarito che questa è da riferirsi agli stessi soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi della normativa specifica di settore (art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011).
Il Comunicato ANAC, pur risultando utile, non risolve i numerosi problemi legati all’interpretazione del citato articolo del nuovo Codice. L’Authority tuttavia prevede la futura adozione di un’apposita Linea guida più ampia della quale non mancheremo di darvi notizia.