Caro materiali: dal Ministero le istruzioni operative per la presentazione delle domande di compensazione
Circolari AppaltiComunichiamo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) ha messo a disposizione, tramite propria circolare, le “Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. n. 73/2021”.
In base ai contenuti della citata circolare, la compensazione sarà determinata con la seguente modalità:
a) la variazione percentuale, depurata dell’alea a carico dell’appaltatore prevista dalla norma, è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
b) la variazione di prezzo unitario, determinata secondo la procedura di cui alla lettera a), è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nel semestre solare precedente al decreto per effetto del quale risulti accertata la variazione.
La circolare, con un’importante precisazione, specifica che spetta alla Direzione Lavori l’accertamento delle quantità.
Viene chiarito che, qualora il singolo materiale sia ricompreso in una lavorazione più ampia, la Direzione Lavori dovrà ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell’analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità, ovvero, in mancanza, sulla base di analisi desunte dai prezzari di riferimento del settore cui è riconducibile l’appalto.
L’istanza di compensazione dovrà contenere l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto sono state rilevate le variazioni nonché la richiesta al Direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate. Per “contabilizzate” deve intendersi “allibrate nel libretto delle misure ovvero riportate nel registro di contabilità”.
Essendo state rilevate come ultime le variazioni dei prezzi 2020 rispetto al 2021, il Ministero specifica che sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nello stesso anno solare di presentazione dell’offerta.
Viene inoltre chiarito che la compensazione non è soggetta al ribasso d’asta e che non è necessario che sia stata redatta apposita riserva.
La circolare riporta poi alcuni esempi applicativi di calcolo della compensazione a cui rinviamo per i maggiori dettagli.
Nel ricordare che il termine per la presentazione delle domande di compensazione scade dopo 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto di rilevazione delle variazioni (v. nostra circolare 32/21) e nel sollecitare quindi tutte le imprese al rispetto di tale termine, facciamo presente che i nostri uffici sono a disposizione e porgiamo con l’occasione i nostri migliori saluti.