Autotrasporto: “Tachigrafo Intelligente” – Carta di qualificazione del conducent
CircolariCon la presente segnaliamo due argomenti inerenti l’uso dei camion per autotrasporto:
- l’obbligo dell’installazione dei nuovi tachigrafi digitali;
- il chiarimento del Ministero delle infrastrutture e trasporti sull’obbligo del conseguimento della carta di qualificazione dei conducenti (CQC).
I NUOVI TACHIGRAFI DIGITALI
Per tutti i nuovi veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate, indipendentemente se effettuano un trasporto in conto proprio o in conto terzi, immatricolati dal 15 giugno 2019 in poi è obbligatorio installare i nuovi tachigrafi, ossia gli strumenti di controllo delle attività di guida (distanza percorsa, velocità, posizione, identità e attività del conducente).
Le caratteristiche dei nuovi strumenti hanno lo scopo di contrastare le manomissioni, aumentare i controlli e migliorare l’utilizzo del cronotachigrafo.
Esse permetteranno in particolare la connessione al sistema satellitare che registrerà automaticamente la posizione del veicolo all’inizio e alla fine del periodo di lavoro del conducente e a intervalli di tre ore durante la guida e un sistema di diagnosi remota per consentire la trasmissione in modalità wireless dei dati del tachigrafo agli strumenti di cui saranno dotati anche gli organi preposti al controllo stradale.
I tachigrafi digitali attualmente impiegati (e obbligatori) per i veicoli immatricolati dal 1° maggio 2006 non dovranno essere sostituiti ma potranno essere utilizzati fino alla “fine del proprio ciclo di vita”. Lo stesso dovrebbe valere per quelli analogici presenti su veicoli con data di immatricolazione antecedente al 2006 anche se la normativa non lo precisa.
CARTA DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTI
Il Ministero delle infrastrutture e trasporti con Circolare Prot. 18559/23.18.3 del 7 giugno 2019 fa il punto sull’obbligo di conseguimento della carta di qualificazione dei conducenti (CQC) e sulla formazione iniziale e periodica necessaria per ottenerla o aggiornarla.
La CQC è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida ed è obbligatoria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente di una delle categorie: C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE.
Il requisito della professionalità è l’elemento caratterizzante l’obbligo della titolarità della qualificazione CQC. Ove non ricorra tale elemento della professionalità nel trasporto di merci o persone, si è fuori dall’ambito di applicazione della disciplina in esame.
Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 286/2005, sono inoltre esclusi dal campo di applicazione della disciplina relativa alla qualificazione professionale di tipo CQC, e dunque dall’obbligo di possedere tale qualificazione, i conducenti:
- di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
- di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente. La Circolare ha ribadito quanto già affermato in passato ossia che l’esenzione non ricorre nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista poiché, in questa situazione non vi è dubbio, la guida del veicolo è effettuata con carattere professionale.
La CQC si consegue a seguito della frequenza di un corso di formazione inziale e superamento del relativo esame. Sono, invece, scaduti i termini per ottenere la CQC per documentazione (si trattava di una procedura meramente transitoria finalizzata a tutelare coloro che già esercitavano l’attività nel 2009 anno in cui l’obbligo della CQC). La CQC ha validità di 5 anni.
Allegato: 32_ Circolare Ministero delle infrastrutture e trasporti.