Assestamento di bilancio PAT 2020-2022 – Novità in materia di appalti pubblici di interesse provinciale.
Circolari AppaltiComunichiamo che è stata pubblicata sul B.U.R. del 6 agosto scorso la L.P. n. 6/2020 recante “l’Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2021”.
Tale legge, oltre a diverse novità di interesse per il settore edile, delle quali ci riserviamo di dare notizia con separata circolare, contiene modifiche al quadro normativo in materia di appalti pubblici di interesse provinciale. Di seguito provvediamo a darne illustrazione.
– APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA (art. 28 della L.P. n. 6/2020)
Come noto, con L.P. n. 2/2020, successivamente modificata con L.P. n. 3/2020, il legislatore provinciale aveva introdotto la possibilità per le Amministrazioni di ricorrere, in caso di appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (5.350.000 Euro) alla procedura negoziata di cui all’art. 63 del Codice appalti nazionale con l’invito di un numero di imprese compreso tra 10 e 20. Tale possibilità era ammessa per tutta la durata dello stato di emergenza nazionale.
La L.P. n. 6/2020 modifica tale quadro normativo adeguandolo ai contenuti del recente “Decreto Semplificazioni” (v. nostra circolare n. 68/2020). Le Amministrazioni potranno infatti ricorrere alla procedura negoziata di cui sopra solo quando i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non potranno essere rispettati a causa dell’urgenza derivante dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o a causa della sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi.
Sempre in adeguamento alle disposizioni del c.d. “Decreto semplificazioni”, la L.P. n. 6/2020 prevede che le Amministrazioni possano derogare all’ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici nel caso di opere individuate in un apposito elenco predisposto dalla Giunta provinciale e rientranti nell’ambito dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, carceraria, delle infrastrutture per la pubblica sicurezza, stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali, idriche dei trasporti o consistenti in interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica.
– TEMPI PER L’AGGIUDICAZIONE (artt. 28 comma 7 e 29 comma 5 ter della L.P. n. 6/2020)
Modificando le previsioni della L.P. n. 2/2020, la L.P. n. 6/2020 introduce apposite disposizioni in tema di tempistiche per l’aggiudicazione degli appalti pubblici di interesse provinciale. In particolare, prevede che, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, l’aggiudicazione debba avvenire entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando o dalla data di invio della lettera di invito.
Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, invece, l’aggiudicazione deve intervenire entro il termine di due mesi dall’adozione dell’atto di avvio del procedimento nei casi di affido diretto, aumentati a quattro mesi negli altri casi.
– AUMENTO DEL LIMITE PER GLI AFFIDI DIRETTI (art. 29 comma 2 della L.P. n. 6/2020)
In adeguamento con le disposizioni contenute nel c.d. “Decreto semplificazioni”, la legge di assestamento provinciale introduce la possibilità per le Amministrazioni di procedere all’affidamento diretto per appalti fino a 150.000 Euro, soglia individuata dal Decreto nazionale.
– CAUZIONE PROVVISORIA (art. 29 comma 5 quater della L.P. n. 6/2020)
La L.P. n. 6/2020 prevede che le Amministrazioni non richiedano la cauzione provvisoria per tutti gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, salvo il caso in cui ricorrano particolari esigenze legate alla specificità dell’appalto da indicare comunque nel bando di gara. Ad ogni modo, è previsto che, in caso di richiesta della cauzione provvisoria, il relativo ammontare sia dimezzato.
– ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI (art. 33 della L.P. n. 6/2020)
La L.P. n. 6/2020 è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R., quindi il 7 agosto scorso e si applica a tutte le procedure il cui bando o la cui lettera di invito è inviata dopo tale data.
Le disposizioni introdotte dalla legge di assestamento in materia di contratti pubblici saranno applicabili per tutte le procedure con determina a contrarre adottata entro il 31 luglio 2021, termine individuato a livello nazionale dal c.d. “Decreto semplificazioni”. Parimenti viene ricondotto al 31 luglio 2021 il termine relativo alla durata delle misure emergenziali introdotte dalla L.P. n. 2/2020 (inizialmente previsto per il 24 marzo 2022).
Nel rinviare alla legge allegata per ogni maggior contenuto, rimaniamo a disposizione e porgiamo con l’occasione i migliori saluti.