Chiudi

Appalti pubblici di interesse provinciale – Pubblicata la legge in materia di semplificazione

Appalti

25 Giugno 2019 | di Roberta Zatelli

E’ stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 dell’11 giugno scorso la Legge provinciale n. 2/2019 recante: “Misure di semplificazione e potenziamento della competitività” (vedi allegato). Tale legge, tra le altre cose, ha apportato modifiche alla disciplina degli appalti pubblici di interesse provinciale. Parte dell’articolato della L.P. n. 2/2019 è entrato in vigore lo scorso 12 giugno, mentre, per quanto riguarda le norme relative agli appalti, esse si applicheranno ai bandi pubblicati o alle lettere di invito inviate successivamente al 26 giugno 2019.

Di seguito illustriamo le modifiche più significative.

– CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (art. 1 della L.P. n. 2/2019)

La legge modifica il comma 4 dell’art. 16 della L.P. n. 2/2016 in materia di appalti di forniture prevedendo la possibilità di affidare tali appalti con il criterio del prezzo più basso solo in caso di elevata standardizzazione della prestazione. Viene invece eliminata la possibilità di affidare appalti di servizi sotto soglia comunitaria con il criterio del prezzo più basso, ad esclusione di quelli di importo inferiore a 46.400 Euro.

L’articolo in questione modifica anche la norma (art. 40 della L.P. n. 26/1993) in materia di valutazione ed esclusione delle offerte anomale, stabilendo che tali procedimenti devono essere svolti anche sulla base di elementi specifici di costo diversi dal ribasso formulato dagli operatori economici.

– ME-PAT (art. 2 della L.P. n. 2/2019)

La legge inserisce il nuovo art. 19 bis all’interno della L.P. n. 2/2016 stabilendo che, per quanto riguarda il ME-PAT (mercato elettronico provinciale), l’assenza dei motivi di esclusione va dichiarata dall’operatore economico in sede di abilitazione al sistema. Tale dichiarazione va poi rinnovata ogni sei mesi. In caso di variazione delle informazioni rese, le dichiarazioni vanno aggiornate nel termine di dieci giorni.

Con cadenza semestrale l’Amministrazione effettuerà i controlli sulla veridicità di quanto dichiarato su un campione significativo di imprese, individuato in base a criteri che stabilirà la Giunta provinciale.

Nel caso in cui  dai controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, l’operatore verrà sospeso dal mercato elettronico per un periodo da tre a dodici mesi e verranno effettuate le segnalazioni del caso alle autorità competenti.

Al momento dell’indizione delle gare per l’affido di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’Amministrazione terrà validi i dati inseriti dall’operatore economico al momento dell’iscrizione al sistema, limitandosi a richiedere solamente informazioni legate ad eventuali ulteriori criteri di selezione, verificando il possesso dei requisiti unicamente da parte dell’aggiudicatario.

– INVERSIONE APERTURA DELLE OFFERTE E VERIFICA DEI REQUISITI (art. 3 della L.P. n. 2/2019).

La legge sostituisce l’art. 22 della L.P. n. 2/2016 e stabilisce che le Amministrazioni possono aprire le buste contenenti le offerte prima della verifica dei requisiti. Tale verifica viene effettuata con riferimento all’impresa aggiudicataria al fine della stipula del contratto. La verifica sul possesso dei requisiti delle altre imprese concorrenti alla gara d’appalto viene invece effettuata su un campione individuato nella misura stabilita nei documenti di gara.

Nel caso in cui, in seguito ai controlli, emerga il mancato possesso dei requisiti richiesti, l’Amministrazione:

– procede al ricalcolo della soglia di anomalia nel caso di applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale e alla rideterminazione dei punteggi nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa.

– procede alle segnalazioni alle autorità competenti e, se l’operatore economico è stato selezionato dall’Elenco telematico, ne dispone la sospensione per un periodo da tre mesi a un anno.

– SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI (art. 5  della L.P. n. 2/2019)

Vengono modificate le previsioni contenute nella Legge provinciale di variazione di bilancio (L.P. n. 1/2019 art. 11) che aveva introdotto il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con consultazione di almeno 3 operatori economici in via transitoria fino al 31/12/2019 per appalti di importo compreso tra i 40.000 e i 150.000 Euro. Tale fascia viene ora innalzata a 200.000 Euro e la misura diviene stabile.

– PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI (art. 6 della L.P. n. 2/2019)

La legge inserisce il comma 8 bis all’art. 10 della L.P. n. 2/2016 in materia di progettazione stabilendo che i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati tramite la formula dell’appalto integrato sulla base del progetto definitivo.

– STIPULAZIONE DEL CONTRATTO IN PENDENZA DELLE VERIFICHE (art.7 della L.P. n. 2/2019)

La legge inserisce nella L.P. n. 2/2016 l’art. 25 ter il quale stabilisce che le Amministrazioni, decorsi 30 giorni dall’invio delle richieste alle autorità competenti per la verifica sul possesso dei requisiti dell’aggiudicatario, possono procedere alla stipula del contratto.

Nel caso in cui venisse successivamente accertato il mancato possesso dei requisiti, si procederà a risolvere il contratto, pagare le prestazioni eseguite e rimborsare le spese sostenute incamerando la cauzione definitiva o richiedendo il pagamento di una penale del 10% del valore complessivo di appalto.

– SUBAPPALTO A IMPRESE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA STESSA GARA (art. 7    della L.P. n. 2/2019)

Facendo seguito alle richieste della nostra Associazione, il legislatore provinciale ha abrogato la previsione contenuta alla lettera e-bis) del comma 2 dell’art. 26 della L.P. n. 2/2016 che prevedeva il divieto di affidare lavori in subappalto a imprese che avevano partecipato alla stessa gara.

Precisiamo che l’abolizione di tale divieto sarà operativa per bandi pubblicati e lettere di invito inviate successivamente all’entrata in vigore della legge in oggetto, ovvero il 26 giugno 2019.

Viene inoltre modificato il comma 11 dell’art. 73 della L.P. n. 2/2016 stabilendo che l’abolizione di tale divieto si applica anche ai contratti già stipulati alla data del 26 giugno 2019.

– DEROGA ALLA GARANZIA DEFINITIVA (art. 7 della L.P. n. 2/2019)

La legge modifica l’art. 31 della L.P. n. 2/2016 prevedendo che non venga richiesta la cauzione definitiva nel caso di appalti sotto soglia comunitaria nel caso in cui sia previsto il pagamento dell’importo dovuto in un’unica soluzione finale.

– ELENCO PREZZI PAT (art. 8 della L.P. n. 2/2019)

Facendo seguito alle richieste della nostra Associazione, il legislatore provinciale ha modificato il comma 4 dell’art. 13 della L.P. n. 26/1993 in materia di Elenco prezzi. La nuova norma rinvia ora al regolamento attuativo la definizione delle modalità e dei limiti per l’adozione da parte del progettista di voci non previste o di prezzi diversi da quelli indicati nell’Elenco prezzi.

Tale modifica chiarisce ulteriormente che lo scostamento da quanto previsto dall’Elenco prezzi provinciale è un evento eccezionale che necessita di apposita regolamentazione. La nostra Associazione non mancherà di monitorare l’iter legislativo regolamentare che seguirà a questa norma.

– ANALISI DEI PREZZI DA PRODURRE IN GARA (c.d. “M.E.S.”) (art. 8 della L.P. n. 2/2019)

Viene data la possibilità al Regolamento di attuazione di stabilire modalità applicative e  valore degli appalti per l’applicazione della disposizione del comma 5 bis dell’art. 30 della L.P. n. 26/1993. Ricordiamo che tale norma prevede che le amministrazioni aggiudicatrici prevedano nei bandi di gara l’obbligo, per i concorrenti, di produrre le analisi dei prezzi mediante procedure telematiche.

– CORRENTEZZA CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA (art. 8 della L.P. n. 2/2019)

La legge modifica il comma 5 dell’art. 43 della L.P. n. 26/1993 il quale prevedeva, nella sua originaria formulazione, che, al termine di ogni subappalto ed in occasione di ogni SAL, nonché per il pagamento del saldo finale, l’Amministrazione verificasse la regolarità delle imprese tramite la richiesta del DURC e del “nulla osta” del Servizio Lavoro che doveva dare riscontro alla stazione appaltante entro trenta giorni, decorsi i quali la liberatoria si riteneva concessa.

Ora, invece, si prevede che i pagamenti in favore delle imprese siano disposti previa verifica da parte dell’Amministrazione del DURC e della correntezza retributiva, come prevista dall’art. 33 della L.P. n. 2/2016, una norma che, a sua volta, rinvia a disposizioni regolamentari ancora non esistenti.

Il controllo da parte del Servizio Lavoro avviene solamente a livello di visite ispettive o se richiesto dall’Amministrazione nel caso in cui questa rilevi degli inadempimenti.

Viene modificato anche il comma 6 dell’art. 43 il quale stabilisce ora che, in caso di irregolarità non quantificabili, venga effettuata una trattenuta del 20% del certificato di pagamento, senza più differenziare tra irregolarità dell’appaltatore principale e del subappaltatore (nella versione precedente del comma si prevedeva la trattenuta del 20% dell’importo autorizzato di subappalto).

Tali ultime modifiche normative (commi 5, 5 bis e 6 dell’art. 43) si applicheranno con l’entrata in vigore del regolamento attuativo in materia di correntezza delle retribuzioni previsto dall’art. 33 della L.P. n. 26/1993.

*   *   *

Nel rinviare per i maggiori contenuti al testo della legge allegato, anticipiamo che il prossimo 2 luglio verrà organizzato un seminario illustrativo delle modifiche in materia di appalti apportate sia dalla legge provinciale in materia di semplificazione che dal c.d. “Decreto Sblocca Cantieri”. Per maggiori informazioni sull’evento rinviamo alla nostra comunicazione inviatavi nella giornata di ieri via e-mail.

circolare 35_19 versione PDF stampabile

35_Legge provinciale n 2_2019

Per continuare a leggere questo articolo