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Appalti pubblici di interesse provinciale – Modificato il Regolamento attuativo della L.P. n. 2/2020

Circolari Appalti

22 Luglio 2020 | di Roberta Zatelli

Con nostre precedenti comunicazioni (v. circolari n. 24/20, 41/20 e 50/20) abbiamo dato notizia delle nuove normative emanate dalla PAT in materia di appalti pubblici di interesse provinciale e conseguenti all’emergenza COVID-19.

Comunichiamo ora che, con due diversi Decreti, (D.P.P. n. 6-19/Leg del 11 giugno 2020 e D.P.P. n. 7-20/Leg del 13 luglio 2020) è stato aggiornato il testo del D.P.P. n. 4-17/Leg del 27 aprile 2020, regolamento attuativo della L.P. n. 2/2020.

Di seguito provvediamo a illustrare le modifiche più significative.

– ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCELTA DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLE GARE SOPRA SOGLIA NEL PERIODO SUCCESSIVO ALLE LIMITAZIONI COVID (art. 3 del D.P.P. n. 4-17/Leg/2020).

Il regolamento, nella sua versione originaria, prevedeva le modalità per la scelta delle imprese da invitare alle procedure ristrette sopra soglia comunitaria per il periodo successivo alle limitazioni dovute all’emergenza COVID. Per tali procedure, infatti, la normativa prevedeva l’invito di 5 operatori economici individuati sulla base del maggior numero di dipendenti iscritti presso la sede INPS di Trento.

Come noto, in seguito alle modifiche apportate dalla L.P. n. 3/2020, la disposizione in questione è stata abrogata. Di conseguenza anche le relative disposizioni regolamentari sono state eliminate.

–  IMPEGNO AD AFFIDARE IN SUBAPPALTO PRESTAZIONI A M.P.M.I. LOCALI (art. 4 del D.P.P. n. 4-17/Leg/2020).

E’ stata modificata la disposizione regolamentare concernente il parametro di punteggio, introdotto dalla L.P. n. 2/2020 per le offerte economicamente più vantaggiose, relativo all’impegno ad affidare in subappalto parte delle prestazioni a M.P.M.I. locali.

Il regolamento, nella sua nuova versione, prevede che il bando o la lettera di invito richiedano al concorrente di produrre la dichiarazione di subappaltoutilizzando il modello predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice” con l’indicazione:

– delle lavorazioni che si intende subappaltare;

– degli importi delle lavorazioni da subappaltare come risultanti dal computo metrico estimativo a base di gara con la distinzione tra quelli che si intendono subappaltare a M.P.M.I. locali e quelli che si intendono subappaltare a imprese diversenominativi di ciascun subappaltatorepercentuale di dipendenti propri e dei subappaltatori assunti a tempo indeterminato con un’anzianità pari o superiore a 5 anni e residenti in Provincia di Trento, che si intende impiegare nell’esecuzione dello specifico appalto, rispetto al totale di manodopera impiegata da tutte e imprese esecutrici per l’esecuzione dell’appalto.

Sempre con riferimento a tale parametro, il nuovo testo regolamentare dispone che l’attribuzione del punteggio (massimo 30 punti) debba tenere in considerazione:

 – il valore economico delle lavorazioni affidate in subappalto;

 – il valore economico delle lavorazioni affidate in subappalto a M.P.M.I. locali;

 – il valore economico delle lavorazioni che il concorrente intende realizzare in proprio;

 – l’incidenza percentuale della manodopera dipendente delle imprese esecutrici assunta a tempo indeterminato e con un’anzianità pari o superiore a 5 anni, residente in Provincia di Trento rispetto al totale della manodopera impiegata per l’esecuzione del contratto.

L’obbligo per l’aggiudicatario, inizialmente previsto dal regolamento, di presentare, in sede di stipula del contratto di appalto principale, tutti i contratti di subappalto o, in alternativa, le autodichiarazioni dei subappaltatori di assenso ad accettare gli affidamenti, è stato limitato, nella nuova versione del testo regolamentare, ai soli subappalti a M.P.M.I. locali.

La nuova versione del regolamento prevede inoltre che l’Amministrazione, durante l’esecuzione dell’appalto, controlli, anche a campione, che la manodopera impiegata abbia le caratteristiche dichiarate in fase di gara, sulla base di un registro conservato in cantiere nel quale ogni giorno l’appaltatore deve indicare nominativamente gli operai presenti.

Sempre con riferimento a tale parametro di punteggio, per quanto riguarda la sanzione per il mancato rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta (facoltà per l’Amministrazione di risolvere il contratto o di applicare una penale) il nuovo testo regolamentare prevede una “soglia di tolleranza” del 5 per cento su ciascuna dichiarazione.

– IMPEGNO AD EFFETTUARE LE FORNITURE A M.P.M.I. LOCALI (art. 4 del D.P.P. n. 4-17/Leg/2020).

E’ stata modificata la disposizione regolamentare concernente il parametro di punteggio, introdotto dalla L.P. n. 2/2020 per le offerte economicamente più vantaggiose, relativo all’impegno ad effettuare le forniture a M.P.M.I. locali.

In particolare, il regolamento prevede, nella nuova formulazione, che l’attribuzione del punteggio (massimo 20 punti) avvenga rapportando il valore economico complessivo delle forniture che il concorrente intende acquisire da M.P.M.I. locali al massimo valore economico complessivo delle forniture da acquisire da M.P.M.I. locali offerto tra tutti i concorrenti.

La versione iniziale del regolamento prevedeva l’acquisizione da parte dell’Amministrazione, in sede di esecuzione del contratto, dei documenti di trasporto al fine di verificare le dichiarazioni rese in gara. La nuova versione del regolamento prevede che tali verifiche vengano effettuate “anche a campione” e sempre a fine lavori.

– COSTI COVID (art. 5 bis del D.P.P. n. 4-17/Leg/2020).

Il nuovo testo regolamentare contiene anche una previsione attuativa delle disposizioni di legge concernenti i costi derivanti dall’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID negli ambienti di lavoro.

In particolare, si prevede che, per il riconoscimento di tali costi, possono essere ammessi i costi della sicurezza individuati mediante specifico computo nonché i costi aziendali per la sicurezza mediante un aumento delle spese generali nel limite del 17 per cento.

I costi aziendali sono riconosciuti limitatamente ai cantieri aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o eseguite dal 14 marzo 2020 e per tutta la durata dello stato di emergenza.

Nel rinviare all’allegato testo del D.P.P. n. 4-17/Leg/2020, aggiornato con le ultime modifiche, per tutti i maggiori contenuti, nonché all’aggiornato Allegato B dello stesso per l’illustrazione delle formule matematiche per l’attribuzione dei punteggi, restiamo a disposizione e porgiamo i nostri migliori saluti.

circolare 66_20 versione PDF stampabile

66_DPP 4_17_Leg_2020 ultima versione

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